BES E SOSTEGNO – DISABILITA’

INDICE

  • NORMATIVA E DEFINIZIONI
  • DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEI GENITORI E PROFILO DI FUNZIONAMENTO
  • NUOVO PEI E SCADENZE
  • REDAZIONE DEL PEI
  • ESEMPIO DI VADEMECUM INCLUSIONE DA SEGUIRE
  • ESEMPIO DI VADEMECUM INCLUSIONE PER L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO
  • SOSTEGNO, PEI E GIURISPRUDENZA
  • DOCENTI DI SOSTEGNO ED EDUCATORI (VEDI FILE SPECIFICO)
  • ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA (VEDI FILE SPECIFICO)
  • ORGANIZZAZIONE SUL TERRITORIO (VEDI FILE SPECIFICO)

NORMATIVA E DEFINIZIONI

NORMATIVA. L. 104/92, L. 170/2010, D.M. n° 5669/2011, DIRETTIVA MINISTERIALE 27 DICEMBRE 2012, CIRC. MIUR 8/2013, D. Lgs 66/2017, DM n. 92 dell’8 febbraio 2019, D. Lgs 96/2019. Il decreto 92/2019, di integrazione e correzione del D.lgs. 66/2017, attuativo della legge 107/2015, è entrato in vigore il 12 settembre 2019; D.I. 182/2020 (Nuove modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI).

Il Decreto ministeriale interministeriale 182/2020:

  • definisce le modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno e il modello nazionale del PEI;
  • è corredato di Linee guida;
  • definisce la composizione e le modalità di funzionamento del GLO – Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione;
  • prevede l’inserimento nella programmazione didattica degli interventi di inclusione adottati.

AGGIORNAMENTO 2021. ABROGATO IL NUOVO PEI. Il Tar Lazio, con sentenza n. 9795 del 14 settembre 2021, ha annullato il decreto Interministeriale (Istruzione ed Economia) numero 182 del 2020 recante l’adozione del modello nazionale di PEI e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità per illegittimità. Le motivazioni dell’annullamento per illegittimità sono descritte nella Sentenza in cui viene precisato:

  • che sono state dettate norme generali innovative in materia di inclusione utilizzando lo strumento del Decreto anziché, come sarebbe dovuto avvenire, del regolamento, in osservanza alle norme procedimentali per la emanazione dei regolamenti;
  • che è stata prevista una composizione del GLO diversa da quella contemplata dalla normativa primaria;
  • che è stato previsto l’esonero dallo studio di discipline per alcune categorie di studenti con disabilità.

La Sentenza annulla anche tutte le nuove modalità di determinazione delle ore per il sostegno didattico, che era stato strutturato in base a range predeterminati e in base all’espressione “debito di funzionamento”. In particolare il TAR ha osservato che l’amministrazione non avrebbe potuto emanare il nuovo modello di PEI senza la previa disciplina delle modalità di accertamento della disabilità e del profilo di funzionamento.

Non si tratta ancora di una sentenza definitiva. In ogni caso, dopo la sentenza del TAR, non si ritornerà al passato. Il nuovo PEI dovrà essere redatto comunque secondo il modello bio-psico-sociale e secondo i criteri della classificazione ICF previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 66 del 2017 (invece il decreto Interministeriale n. 182 del 2020 aveva sottovalutato la prospettiva bio-psico-sociale).

Sin dalla pubblicazione del decreto ministeriale, le associazioni di genitori e di insegnanti avevano posto l’accento sulle incoerenze e sulle criticità presenti nel provvedimento, che pur dichiarando di voler migliorare l’intero sistema inclusivo, di fatto mostrava aspetti in netto contrasto (vedasi, per tutte, la questione dell’esonero).

Il MI ora dovrà inevitabilmente inviare alle scuole una comunicazione in merito. Per quanto concerne la scadenza del 31 ottobre, che non è perentoria ma indubbiamente caldeggiata (lo evidenzia l’espressione “di norma”), essa rimane. Il Consiglio di Stato, qualora si esprimesse, previa richiesta, dovrà comunque consentire l’operatività delle scuole.

Nonostante la norma l’abbia abrogata (d.lgs. 96/19), la diagnosi funzionale resta documentazione presente e da utilizzare. Per quanto concerne altra modalità di valutazione da parte dell’ASL, potrà essere forse il ministero della Sanità a offrire qualche indicazione. Al momento non ve ne sono.

Il DI introduce, insieme ad un’impostazione che tenta di “porre ai margini” le famiglie degli alunni con disabilità sostituendo alla condivisione, l’«approvazione» del PEI, il nuovo provvedimento introduce, per la prima volta nella storia dell’inclusione scolastica, la possibilità di “esonerare gli alunni con disabilità dall’insegnamento di alcune discipline” o di ridurre l’orario di frequenza, senza valutare le ricadute anche culturali di tale scelta, senza analizzare la portata discriminante insita in tale decisione, senza considerare il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione.

L’esonero comporta l’allontanamento dell’alunno dai suoi compagni di classe, impedendo la socializzazione, la relazione e la comunicazione, dalle opportunità di crescita e di apprendimento che si realizzano grazie all’interazione con i compagni, da un percorso ancorato a quello dei compagni, adottato con gli accorgimenti che, grazie alla presenza del docente specializzato, si possono realizzare, dagli insegnanti della classe, che non potranno più essere annoverati come “suoi” docenti, in quanto egli non frequenta le loro lezioni.

PEI, COME COMPILARLO DOPO LA SENTENZA DEL TAR CHE LO HA ANNULLATO. LE ISTRUZIONI DEL MINISTERO. Con sentenza n. 9795/2021 del 14 settembre 2021, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III bis, ha disposto l’annullamento del Decreto interministeriale n. 182/2020 e dei suoi allegati (Linee guida, Modelli di PEI, Allegati C e C1).

Il Ministero ha emanato una nota con la quale informa le scuole su quanto disposto dal Tar. La nota ha anche la finalità di fornire “indicazioni operative sugli adempimenti relativi ai processi di inclusione degli alunni con disabilità nonché, in particolare, sulle modalità di redazione dei PEI per l’a.s.2021/2022, al fine di tutelare il diritto all’inclusione scolastica, nelle more dell’emanazione di nuovi provvedimenti e/o degli esiti definitivi dell’iter giudiziario.”

Il Ministero ricorda che “in materia, resta vigente il decreto legislativo n. 66/2017 e ss.mm..ii.. in cui sono contenute indicazioni dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione relativamente:

  1. al Piano Educativo Individualizzato-PEI (Art. 7, comma 2), con riferimento alle modalità e ai tempi di redazione; all’individuazione degli obiettivi educativi e didattici; etc.
  2. ai Gruppi per l’inclusione scolastica (Art. 9) e, nello specifico, ai GLO – Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione, con particolare riguardo alla composizione e alle sue funzioni (comma 10) oltre che alla partecipazione degli studenti (comma 11).”

Il Ministero punta, quindi, a “dare continuità all’azione educativa e didattica a favore di bambini e bambine, alunni e alunne, studenti e studentesse con disabilità, nel rispetto delle norme sancite dalla Carta Costituzionale e dell’assoluta preminenza del diritto allo studio.”

Per il Ministero è necessario elaborare il PEI riadattandolo alle disposizioni date dal Tar, ed in particolare, “si dovrà tener conto dei motivi di censura del ricorso incidenti nel merito, tra cui:

  1. Composizione e funzioni del GLO;
  2. Possibilità di frequenza con orario ridotto;
  3. Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità;
  4. Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l’assistenza.”

Il Ministero, quindi, fornisce alcune “indicazioni di massima, onde ottemperare a quanto disposto dai Giudici amministrativi.

Composizione e funzioni del GLO: si ritiene opportuno che nel funzionamento di tale organismo non siano poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia, anche se retribuiti dalla stessa, considerato che diversamente si conferirebbe al dirigente scolastico un potere di autorizzazione – che ad avviso dei giudici del TAR non ha un espresso riferimento in normativa – incidente sulle garanzie procedimentali delle famiglie e/o degli alunni con disabilità (Art. 3 e 4, DI 182/2020);

Possibilità di frequenza con orario ridotto: non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria – con conseguente contrasto con le disposizioni di carattere generale sull’obbligo di frequenza – in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute (Art. 13, comma 2, lettera “a” DI 182/2020).

Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità: non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate, in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 62/2017, in cui la possibilità di esonero è contemplata per i soli studenti con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), qualora siano presenti ulteriori comorbilità adeguatamente certificate, e soltanto per le lingue straniere, peraltro previo assenso della famiglia e deliberazione del consiglio di classe (Art. 10, comma 2, lettera d) DI 182/2020).

Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l’assistenza: in assenza di una modifica effettiva delle modalità di accertamento della disabilità in età evolutiva e delle discendenti certificazioni – che dovrà attuarsi mediante l’adozione delle Linee guida da parte del Ministero della Salute – non si è ancora realizzato, in concreto, il coordinamento tra certificazioni/profili di funzionamento e le modalità di assegnazione delle ore di sostegno, ovvero di redazione del PEI. Pertanto, non si possono predeterminare, attraverso un “range”, le ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al “debito di funzionamento ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell’organo collegiale” (Art. 18, DI 182/2020).

In conclusione, risulta prioritario – in questa fase – redigere i Piani Educativi Individualizzati entro i termini indicati all’art. 7, comma 2, lettera g) del citato D. Lgs. 66/2017 (“di norma, non oltre il mese di ottobre”), pur sempre nel rispetto della recente sentenza TAR.

DEFINIZIONI. La Direttiva Ministeriale del 27/12/12 ricomprende problematiche diverse nell’area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: la disabilità; i disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici e lo svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale.

  • Nella prima sottocategoria rientrano gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92. Solo in questo caso è prevista la presenza del docente di sostegno, per un numero di ore commisurato al bisogno.
  • La seconda sottocategoria riguarda i disturbi evolutivi specifici. La D.M. chiarisce che in essa rientrano non solo i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), diagnosticati ai sensi della L. 170/10, ma anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD). Per gli alunni con DSA è obbligatorio il ricorso ad un Piano Didattico Personalizzato (PDP) e l’utilizzo di strumenti compensativi e di misure dispensative che possano garantire il successo scolastico degli allievi.
  • La terza sottocategoria, infine, riguarda gli altri BES, cioè quegli alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale. In questo caso, pur non essendo in presenza di una problematica certificata o diagnosticata ai sensi di una norma primaria e specifica di riferimento, si rileva un bisogno educativo speciale, generalmente limitato nel tempo, dovuto a situazioni molteplici e contingenti, che sono causa di svantaggio e, pertanto, richiedono per un certo periodo una particolare attenzione educativa. Si tratta ad esempio degli alunni di recente immigrazione, che non hanno ancora appreso la lingua italiana, oppure di allievi che si trovano in una situazione sociale, economica o culturale difficile, che comporta disagi molteplici nel regolare percorso scolastico. Anche in questo caso, come previsto dalla nota ministeriale n. 2563/13 si può ricorrere alla compilazione di un PDP ed a misure compensative e dispensative, qualora il consiglio di classe lo ritenga necessario per un certo periodo di tempo. In questo caso non è un obbligo ma una decisione collegiale dei docenti.

NUOVO PEI – INDICAZIONI DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. NUOVE CERTIFICAZIONI. TRATTENIMENTI /RIPETENZE SCUOLA DELL’INFANZIA.

Nuove certificazioni. Acquisita tutta la documentazione, ad oggi di competenza delle UONPIA territoriali e degli IRCCS accreditati, la famiglia dovrà presentare al collegio dell’ASST di residenza (Aziende Socio Sanitarie Territoriali LR n° 23 – 11 agosto 2015, e successive delibere) la richiesta di sottoporre l’alunno/a a visita per la predisposizione del Verbale di accertamento di disabilità ai sensi del DPCM 185/06.

Il verbale di accertamento, ove contenesse il riconoscimento di handicap, dovrà essere consegnato dalla famiglia alla scuola presso cui è stata effettuata l’iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022.

Il Dirigente Scolastico curerà anche l’acquisizione dell’ulteriore documentazione necessaria per la formulazione del PEI dell’alunno (diagnosi funzionale). Si precisa che la procedura di accertamento della condizione di disabilità sopra descritta riguarderà tutti i bambini/ragazzi di nuova individuazione fino a nuove disposizioni conformi con quanto determinato dal D.M. 29.12.2020 n. 182 e dal D. lgs 96/2019, art. 4 – modifica all’art. 5 del D. lgs 66/2017.

Sono esonerati da questo iter procedurale, ai sensi della nota MIUR 4902 del 19.09.2013, gli alunni con sindrome di Down. Per questi casi, ai fini dell’integrazione scolastica e dei diritti conseguenti, è sufficiente la certificazione rilasciata dai medici di base o da pediatra di libera scelta che verrà presentata a scuola.

L’accertamento collegiale è attualmente previsto anche per altre situazioni, quali ad esempio:

  • aggravamento della disabilità – tale condizione non potrà essere accertata solo da una relazione del clinico specialistico;
  • aggiornamento – passaggio da un ciclo di istruzione all’altro, in presenza di certificazione valida fino “al passaggio di ciclo” (l’accertamento non è necessario tra scuola primaria e secondaria di primo grado, vale a dire all’interno del primo ciclo d’istruzione; risulta invece necessario nel passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, in quanto diverso ciclo, e fra scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado). Nelle more degli esiti del rinnovo di certificazione, rispetto ai tempi tecnici necessari, prosegue ad aver valore la precedente documentazione;
  • altre situazioni particolari (es: precedente rinuncia della famiglia al sostegno didattico, sempre sostenuta da opportuna documentazione clinica; trasferimento da altra regione in presenza di certificazione redatta su modulistica difforme da quella in uso in Regione Lombardia). Il rinnovo dell’accertamento collegiale non è più previsto in presenza di modelli BH (prot. MIUR.AOODRLO R.U.7934 del 17/06/2015).

Per gli alunni che non devono rinnovare la certificazione, nel passaggio da un ordine di scuola a quello successivo, le scuole dovranno comunque acquisire agli atti le sole diagnosi funzionali aggiornate, la cui stesura compete alle UONPIA e agli Enti accreditati. In questi casi, tale documentazione potrà essere utilmente analizzata dal Gruppo di Lavoro Operativo per la progettazione dell’intervento educativo, ma non dovrà essere inoltrata all’Ufficio Scrivente.

Si rimanda inoltre, per opportuno richiamo, alla nota della Direzione Generale Welfare Rete Territoriale Salute Mentale, Dipendenze, Disabilità a Sanità Penitenziaria di Regione Lombardia che riporta ulteriori indicazioni ai Collegi Accertamento Alunni Disabili in relazione all’epidemia COVID, reperibile al link: https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20201130prot30295/

Disturbi Specifici di Apprendimento

Appare opportuno sottolineare che la certificazione attestante diagnosi di D.S.A. dovrà essere redatta secondo le Linee Guida Regionali su modulistica conforme alla normativa regionale. Detta certificazione, se non in presenza di altre condizioni cliniche associate, non suffraga, di per sé, la domanda di sostegno didattico, come specificato dalla L. 170/2010 e da successivo D.M. n° 5669/2011, ma prevede la necessaria attivazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative secondo le modalità disciplinate dalla normativa.

Trattenimenti /ripetenze scuola dell’infanzia. Si rammenta che l’eventuale trattenimento alla scuola dell’infanzia di bambini in età dell’obbligo scolastico è da considerarsi assolutamente eccezionale e deve riferirsi alla indispensabile condizione di disabilità certificata e/o di adozione, sia nazionale che internazionale, a tal fine si rimanda alla Nota USR prot. 221 del 07.01.2021 L’ambito ristrettissimo, entro il quale ci si muove (in deroga a norme esplicite), rende ovviamente limitate le casistiche alle quali tale possibilità può essere applicata e implica l’assunzione di responsabilità da parte del Dirigente Scolastico che ha in carico l’adempimento dell’obbligo scolastico. Il trattenimento non può essere comunque reiterato oltre il primo anno. Per gli alunni di cui si ipotizza il trattenimento è necessario che la Scuola Statale, che ha il compito di curare l’adempimento dell’obbligo scolastico, acquisisca entro il 22/05/2021 i seguenti atti:

  • pareri motivati per l’ambito didattico-educativo, formulati dal team dei docenti e, se presente, dal personale educativo;
  • parere tecnico degli specialisti che hanno in carico il minore;
  • richiesta della famiglia.

In presenza di ciò il Dirigente scolastico della scuola primaria potrà disporre in merito alla domanda di trattenimento con provvedimento motivato da conservare agli atti.

DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEI GENITORI E PROFILO DI FUNZIONAMENTO

DOCUMENTAZIONE CHE LA FAMIGLIA DEVE RICHIEDERE E VERBALE DI ACCERTAMENTO. Acquisita tutta la documentazione, ad oggi di competenza delle UONPIA territoriali e degli IRCCS accreditati, la famiglia dovrà presentare al collegio dell’ASST di residenza (Aziende Socio Sanitarie Territoriali LR n° 23 del 11 agosto 2015, e successive delibere) la richiesta di sottoporre l’alunno a visita per la predisposizione del Verbale di accertamento di disabilità ai sensi del DPCM 185/06.

La domanda per l’accertamento della disabilità va presentata all’INPS, che deve darvi riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione. Alla domanda presentata all’Inps si abbina il certificato, rilasciato dal medico curante, attestante la natura delle infermità invalidanti del richiedente.

Le Commissioni mediche, nel caso di accertamento della disabilità di persone in età evolutiva, sono così composte:

  • un medico legale, che assume le funzioni di presidente;
  • due medici specialisti, scelti fra pediatri, neuropsichiatri infantili o specialisti relativamente alla condizione di salute del soggetto;
  • un medico dell’INPS;
  • un assistente specialistico od operatore sociale, individuati dall’ente locale.

Le modifiche apportate alle Commissioni mediche per l’accertamento della disabilità in età evolutiva, ai fini dell’inclusione scolastica decorrono dal 1° settembre 2019.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DISABILITA’ E CONSEGNA ALLA SCUOLA DA PARTE DELLA FAMIGLIA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO E DEL PROFILO DI FUNZIONAMENTO. Il verbale di accertamento, ove contenesse il riconoscimento di disabilità, deve essere consegnato alla scuola presso cui è stata effettuata l’iscrizione. Il Dirigente Scolastico cura anche l’acquisizione dell’ulteriore documentazione necessaria per la formulazione del PEI dell’alunno (il profilo di funzionamento (PF) sostituisce, ricomprendendoli, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale, a decorrere dal 1° settembre 2019). Ai Comuni spetta l’elaborazione del Progetto individuale, in base alla vita familiare e sociale; alle Istituzioni scolastiche il Piano educativo individualizzato, anche tenendo conto del Piano dell’inclusione della scuola.

In base al D. Lgs. 66/2017 l’inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione la condivisione del Piano educativo individualizzato PEI – quale parte integrante del Progetto individuale definito dalla l. 328/2000 come modificata dal d. lgs. 66/ 2017.

In base all’art. 12 della l. 104/1992, come modificato dall’art. 5 del d. lgs. 66/2017, successivamente all’accertamento della condizione di disabilità, è redatto un Profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della ICF (Classificazione Internazionale del funzionamento della disabilità e della Salute ICF adottata per l’Organizzazione mondiale della sanità OMS) ai fini della formulazione del Progetto individuale, nonché per la predisposizione del Piano educativo individualizzato PEI.

In base all’articolo 12 della legge 104/1992, il Profilo di funzionamento è redatto dall’Unità di valutazione multidisciplinare UMV composta da:

  • un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;
  • uno specialista in neuropsichiatria infantile;
  • un terapista della riabilitazione;
  • un assistente sociale o un rappresentante dell’Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.

PER QUALI ALUNNI E’ NECESSARIO RICORRERE ALLA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO? La procedura di accertamento della condizione di disabilità sopra descritta riguarda tutti gli alunni di nuova individuazione fino a nuove disposizioni conformi con quanto determinato dal D. Lgs 96/2019, art. 4 – modifica all’art. 5 del D. Lgs 66/2017.

Sono esonerati da questo iter procedurale, ai sensi della nota MIUR 4902 del 19.09.2013, gli alunni con sindrome di Down. Per questi casi, ai fini dell’integrazione scolastica e dei diritti conseguenti, è sufficiente la certificazione rilasciata dai medici di base che verrà presentata a scuola.

Altre nuove certificazioni. L’accertamento collegiale è attualmente previsto anche per altre situazioni, quali ad esempio:

  • aggravamento della disabilità – tale condizione non potrà essere accertata solo da una relazione del clinico specialistico;
  • aggiornamento – passaggio da un ciclo di istruzione all’altro, in presenza di certificazione valida fino “al passaggio di ciclo” (l’accertamento non è necessario tra scuola primaria e secondaria di primo grado, vale a dire all’interno del primo ciclo d’istruzione; risulta invece necessario nel passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, in quanto diverso ciclo, e fra scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado). Nelle more degli esiti del rinnovo di certificazione, rispetto ai tempi tecnici necessari, prosegue ad aver valore la precedente documentazione;
  • altre situazioni particolari (es: precedente rinuncia della famiglia al sostegno didattico, sempre sostenuta da opportuna documentazione clinica; trasferimento da altra Regione in presenza di certificazione redatta su modulistica difforme da quella in uso in Regione Lombardia).

Il rinnovo dell’accertamento collegiale non è più previsto in presenza di modelli BH (alunni con disabilità certificata prima del 2007 prot. MIUR.AOODRLO R.U.7934 del 17/06/2015). In caso di passaggio da un grado di scuola ad un altro gli studenti certificati con modello BH non devono accedere nuovamente al Collegio in quanto l’accertamento riguarda solo gli alunni – con disabilità di nuova individuazione – inseriti nel circuito scolastico a partire dall’1/1/2007.

Per gli alunni che non devono rinnovare la certificazione, nel passaggio da un ordine di scuola a quello successivo, le scuole dovranno comunque acquisire agli atti i soli profili di funzionamento aggiornati. In questi casi, tale documentazione potrà essere utilmente analizzata dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione d’Istituto e dal Gruppo di Lavoro Operativo per la progettazione dell’intervento educativo, ma non dovrà essere inoltrata all’Ufficio inclusione dell’UST.

PROFILO DI FUNZIONAMENTO. Il profilo di funzionamento (PF) sostituisce, ricomprendendoli, la Diagnosi funzionale e il Profilo dinamico funzionale, a decorrere dal 1° settembre 2019. Il profilo di funzionamento è redatto dopo l’accertamento della disabilità, secondo i criteri del modello bio-psicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF). L’iter per la redazione del PF parte con l’invio all’unità di valutazione multidisciplinare, da parte dei genitori, della certificazione di disabilità. Il PF, dunque, è redatto dalla predetta unità di valutazione multidisciplinare, di cui al DPR 24 febbraio 1994, composta da:

  1. un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;
  2. uno specialista in neuropsichiatria infantile;
  3. un terapista della riabilitazione;
  4. un assistente sociale o un rappresentante dell’Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.

Il profilo di funzionamento è redatto con la collaborazione dei genitori dell’alunno, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione, nella massima misura possibile, dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico e di un docente specializzato sul sostegno didattico della scuola; è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona; è trasmesso dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale alla scuola e all’ente locale competente, ai fini della predisposizione rispettivamente del PEI e del

Progetto individuale, qualora questo venga richiesto.

Il profilo di funzionamento è il documento propedeutico alla redazione del PEI. Il profilo definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolastica; evidenziamo che tali competenze non erano in precedenza riconosciute alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale.

Il nuovo documento va aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia. Può essere, inoltre, aggiornato in caso di nuove condizioni di funzionamento della persona disabile. Criteri, contenuti e modalità di redazione del PF saranno definiti in apposite Linee Guida, da adottare tramite un decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Miur, con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell’economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica (introdotto dall’articolo 15 del decreto) e previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

PROGETTO INDIVIDUALE. Il Progetto individuale è previsto dall’articolo 14, comma 2, della legge n. 328/2000. Per realizzare l’inclusione delle persone disabili nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’Istruzione scolastico-professionale e del Lavoro, i Comuni, d’intesa con le Aziende Unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un Progetto individuale che comprende oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il Comune, nonché le misure economiche necessarie per il superamento delle condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.

Il Progetto è redatto, su richiesta dei genitori, dal competente Ente locale sulla base del Profilo di Funzionamento. Nell’ambito della redazione del Progetto, i genitori collaborano con l’Ente locale. Il Progetto individuale va redatto su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità. Le prestazioni, i servizi e le misure, in esso previste, sono definite anche con la partecipazione di un rappresentante dell’istituzione scolastica interessata.

Il Progetto Individuale, come leggiamo nel succitato art. 14 della legge n. 328/2000 come modificato dal decreto, comprende:

  • il Profilo di Funzionamento;
  • le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale;
  • il Piano educativo individualizzato a cura delle scuole;
  • i servizi alla persona cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale;
  • le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale;
  • le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

Le nuove disposizioni, di cui sopra, entrano in vigore dal 1° gennaio 2019.

IL PEI

MODELLI DI PEI PER I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA. Il MI ha predisposto i modelli diversi di PEI per i vari ordini di scuola:

  • Modello Pei scuola infanzia
  • Modello Pei scuola primaria
  • Modello Pei Scuola secondaria I grado
  • Modello Pei Scuola secondaria II grado

Tali modelli si possono scaricare ai seguenti indirizzi:

https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/

https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/decreto-interministeriale.html

E’ possibile scaricare anche i documenti seguenti:

  • Scheda Debito di funzionamento
  • Tabella individuazione fabbisogni di risorse professionali per il sostegno didattico e l’assistenza.

Il decreto è corredato di apposite Linee guida e comprende, quali allegati, i quattro nuovi modelli di PEI – rispettivamente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado –, una scheda per l’individuazione delle principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l’alunno e delle condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione delle entità delle difficoltà riscontrate (c.d. Scheda per l’individuazione del “debito di funzionamento”), nonché una tabella per l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza.

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO – PEI, NUOVO MODELLO DI PEI E NUOVE MODALITÀ PER L’ASSEGNAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO. Il Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 prevede l’adozione di un modello nazionale di PEI e illustra le modalità di assegnazione delle risorse di sostegno. La nota MI n. 40 del 13 gennaio 2021 prevede che i nuovi modelli di PEI siano universalmente adottati dall’a.s. 2021/2022. Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione. Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato dai docenti contitolari della classe o dal Consiglio di classe. Partecipano alla redazione del PEI i genitori o chi ne esercita la responsabilità e le figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola, che interagiscono con la classe e con l’alunno disabile, con il supporto dell’UVM – Unità di valutazione multidisciplinare. Nell’ambito della redazione del PEI, i soggetti di cui sopra si avvalgono della collaborazione dell’Unità di valutazione multidisciplinare. Il PEI:

  • è redatto all’inizio di ogni anno scolastico, a partire dalla scuola dell’infanzia;
  • tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;
  • è aggiornato in presenza di sopraggiunte condizioni di funzionamento della persona;
  • è soggetto a verifiche periodiche, nel corso dell’anno scolastico, per accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche.

Nel passaggio tra i diversi gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, i docenti dell’istituto di provenienza devono fornire agli insegnanti della scuola di destinazione tutte le informazioni necessarie a favorire l’inclusione dell’alunno disabile. Quanto ai contenuti, il PEI:

  • individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento efficace in tutte le sue dimensioni: relazionale; della socializzazione; della comunicazione; dell’interazione; dell’orientamento e delle autonomie;
  • esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
  • definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
  • indica le modalità di coordinamento degli interventi in esso previsti e la loro interazione con il Progetto individuale.

Il nuovo modello di PEI prevede un “Quadro informativo” redatto a cura dei genitori ovvero di altri componenti del GLO esterni alla Istituzione scolastica, relativo alla situazione familiare e alla descrizione dell’alunno con disabilità. Nella scuola secondaria di secondo grado, uno specifico spazio è dedicato alla descrizione di sé dello studente, attraverso interviste o colloqui.

Con il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, quindi, sono definite le nuove modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno, previste dal decreto legislativo 66/2017, e i modelli di piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.

Il modello nazionale di PEI è stato adottato dal Ministero dell’Istruzione, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il DI n. 182/2020, che ha altresì definito le nuove modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità e adottato le relative Linee Guida.

Con la nota n. 40/2021, il Ministero ha chiarito che il nuovo PEI deve essere adottato universalmente dall’a.s. 2021/22 (può essere utilizzato già dal 2020/21, anzi nella nota si suggerisce la necessità di un graduale passaggio alla nuova disciplina) e che trovano applicazione già dal corrente anno scolastico alcune misure, quali il PEI provvisorio e il Curricolo dell’alunno.

Il D. Lgs. n. 66/2017, adottato in ossequio alla legge delega n. 107/2015 (art. 1, co. 180 e 181, lett. c), ha introdotto significative modifiche al procedimento di inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Le principali novità sono contenute nelle seguenti disposizioni:

  • 5, sulla composizione delle commissioni mediche per l’accertamento della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica e la sostituzione della “Diagnosi funzionale” e del “Profilo dinamico-funzionale” con il “Profilo di funzionamento”;
  • 6, sul “Progetto individuale”;
  • 7, sul “Piano educativo individualizzato” (PEI);
  • 9, sui nuovi Gruppi per l’inclusione scolastica;
  • 10, sul procedimento per l’individuazione e l’assegnazione delle ore di sostegno.

L’istituzione del GLO per ciascun alunno affetto da disabilità, in sostituzione del precedente GLOH, non è l’unica novità di rilievo relativa ai Gruppi di inclusione, attesa l’introduzione di ulteriori organi collegiali che rivestono notevole importanza nella determinazione e nell’assegnazione delle misure per l’inclusione scolastica:

  • Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR);
  • Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT), operante al livello provinciale ovvero di città metropolitana e nominato con decreto del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale;
  • Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI), istituito presso ogni istituzione scolastica, nominato e presieduto dal dirigente scolastico.

LE 12 SEZIONI DEL NUOVO PEI. Il nuovo Piano Educativo Individualizzato, adottato con D.I. n. 182/2020, è costituito dalle seguenti 12 sezioni:

  • Quadro informativo
  • Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento
  • Raccordo con il Progetto Individuale
  • Osservazioni sull’alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico
  • Interventi sull’alunno: obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità
  • Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori – facilitatori universali: autoanalisi docente
  • Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo
  • Interventi sul percorso curricolare (secondaria I grado– secondaria II grado – scuola infanzia e primaria) – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) – programmazione differenziata, chi decide – Il percorso di studi dello studente con disabilità e la validità del titolo
  • Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse
  • Certificazione delle competenze con eventuali note esplicative
  • Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari
  • PEI redatto in via provvisoria per l’anno scolastico successivo per i soli alunni che si iscrivono per la prima volta a scuola ovvero che già iscritti e frequentanti, vengono certificati nel corso della frequenza

PIANO PER L’INCLUSIONE. (VEDI FILE SPECIFICO “ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA”). Ai sensi del D. Lgs. 66 del 2017, ciascuna Istituzione scolastica, nell’ambito della definizione del PTOF, predispone il Piano per l’inclusione, che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica. (nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili).

IL NUOVO PEI E LA NUOVA VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA. Le nuove modalità di valutazione della scuola primaria (OM. 172/20) prevedono che la valutazione venga riferita al PEI e sono pertanto gli obiettivi didattici e disciplinari indicati nella sezione 8 del modello PEI – in particolare al punto 8.3 sulla progettazione disciplinare – che andranno riportati nella scheda, selezionando eventualmente i più significativi o riorganizzandoli, se ritenuto necessario. La scheda di valutazione è un documento che riguarda istituzione scolastica e famiglia; ed è un documento che, per essere utile, deve rappresentare la situazione reale.

PEI REDATTO IN VIA PROVVISORIA PER L’ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO – IL PEI PROVVISORIO. Il PEI provvisorio, introdotto dal D. Lgs. 66/2017, riguarda i bambini che entrano nella scuola per la prima volta, di solito all’Infanzia, e gli alunni di qualsiasi classe che sono stati certificati durante l’anno in corso e che non hanno quindi un PEI in vigore. Per loro, entro giugno, viene redatto un PEI, chiamato provvisorio, che ha lo scopo di definire quello che serve per l’inclusione da attivare l’anno successivo, compresa la proposta rispetto alle risorse necessarie, di sostegno, ma non solo. Queste indicazioni sono richieste anche per gli alunni già frequentanti, ma per loro vanno inserite nella verifica finale del PEI già adottato, e non serve farne un altro. Per la redazione del PEI provvisorio è usato il normale modello (Allegato A al decreto 182/2020), ma compilato solo parzialmente in base alle indicazioni dello stesso decreto (art. 16, comma 3). All’inizio dell’anno successivo, a cura del nuovo GLO, sarà elaborato e approvato il PEI per l’anno in corso, utilizzando interamente il modello del relativo grado di scuola (si vedano le Linee Guida a pag. 11 – “Incontri del GLO” – e a pag. 64 “PEI redatto in via provvisoria”.

Il PEI provvisorio va predisposto per i neo iscritti entro il prossimo 30 giugno. Per “nuovi iscritti” (o “neo iscritti”), si intendono i bambini che entrano a scuola a settembre 2021 per la prima volta, o alunni con nuova certificazione, ossia quelli che già frequentano, ma nell’anno in corso 2019/20 non erano certificati e non hanno quindi un PEI già approvato per loro.

Il PEI provvisorio va redatto entro giugno dalla scuola che l’alunno sta frequentando in quel momento. Nel caso di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, il PEI provvisorio per il prossimo a. s. 2021/22 deve essere fatto dal GLO della classe terza della scuola secondaria di primo grado. È comunque importante un raccordo con l’istituzione scolastica di iscrizione, che può anche tradursi in momenti di consultazione comuni, facilitati dall’adozione di videoconferenze.

Anche il PEI provvisorio va elaborato e approvato dal GLO, nominato dal Dirigente scolastico seguendo le indicazioni dell’art. 16, c. 2 del decreto 182/2020: «Il PEI provvisorio è redatto da un GLO, nominato seguendo le stesse procedure indicate all’articolo 3. Rispetto alla componente docenti, in caso di nuova certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del team o del consiglio di classe. Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO».

In merito alla definizione delle modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno, la scheda “Debito di funzionamento” e la “Tabella dei fabbisogni”, sono di competenza del GLO, nel corso dell’incontro di approvazione del PEI provvisorio per gli alunni di nuova iscrizione o certificazione (Linee Guida, pag. 62) o della verifica finale del PEI per tutti gli altri (Linee Guida, Pag. 55).

Nel caso di un alunno di una classe quinta della scuola secondaria di II grado, che segue un percorso differenziato e che dopo lo scrutinio di metà giugno termini il suo percorso didattico, il GLO non deve riunirsi per compilare il modello “debito di funzionamento” e “tabella dei fabbisogni”. Se lo studente ha terminato il suo percorso scolastico, la verifica finale del PEI non comprende la quantificazione delle risorse per l’anno successivo e le tabelle C e C1 non vanno compilate.

NUOVO PEI, COSA SONO I FACILITATORI UNIVERSALI AL FINE CREARE UN AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INCLUSIVO. STRUMENTO DI AUTOANALISI DEI DOCENTI. Le nuove disposizioni, dettate dal D.I. n. 182/2020 attuativo del D. Lgs. 66/2017, prevedono che la valutazione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l’assistenza debba essere condotta secondo criteri riguardanti il “funzionamento” e, soprattutto, indirizzati a favorire una migliore inclusione dell’alunno nel contesto scolastico. Ciò in base alla prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS.

I livelli di disabilità (lieve e grave), nella nuova prospettiva, sono connessi all’interazione della persona con il contesto e, quindi, al livello di “restringimento della partecipazione” (ossia i problemi che un soggetto può sperimentare nel coinvolgimento in situazioni di vita), derivante da barriere allo sviluppo degli apprendimenti e delle dimensioni previste (la dimensione della relazione, della interazione e della socializzazione; la dimensione della comunicazione e del linguaggio; la dimensione dell’autonomia e dell’orientamento; la dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento).

Dalla succitata prospettiva derivano cinque condizioni/livelli in riferimento alla “restrizione della partecipazione”, riguardanti le “capacità iniziali” dell’alunno: assente, lieve, media, elevata, molto elevata. A ciascuno di questi livelli corrispondono dei “range” orari (Allegato C1 al DI 182/2020), necessari a ripristinare condizioni di funzionamento accettabili. I predetti livelli costituiscono quello che viene definito “debito di funzionamento”.

Facilitatori universali. Le barriere summenzionate, così come i facilitatori, sono costituite dai fattori contestuali, che si distinguono in fattori personali e fattori ambientali e sono in rapporto con le Funzioni del Corpo, le Attività Personali e la Partecipazione sociale, rendendone possibile il funzionamento ovvero migliorandolo (facilitatori) oppure ostacolandolo (barriere). Pertanto, è necessario svolgere (sezione 4 del PEI) l’osservazione del contesto, al fine di individuare elementi che rappresentano barriere da rimuovere e facilitatori da valorizzare nella progettazione degli interventi educativi e didattici.

Nelle Linee Guida si suggerisce di individuare non solo facilitatori individuali, rivolti alla singola persona, ma anche facilitatori universali, come ad esempio le due seguenti strategie:

  • didattica flessibile (si propongono modalità di svolgimento delle attività didattiche adeguate alle esigenze di ciascuno studente, evitando una proposta unica per tutta la classe);
  • proposte ridondanti e plurali (si propongono attività basate su molteplici forme di fruizione-somministrazione-valutazione, considerando canali comunicativi diversi, lasciando scegliere le modalità più efficaci per ogni studente e valorizzando varie possibilità di esprimere gli output dell’apprendimento. Ad esempio, l’uso del canale uditivo – esposizione orale dell’insegnante – potrebbe essere rafforzato o compensato utilizzando un rinforzo visivo sia verbale – testi scritti proiettati sulla LIM – sia non verbale – immagini o video. Sono preferibili, affinché l’attività svolta sia efficace, lezioni che prevedano attività operative capaci di coinvolgere tutti i sensi o altre funzioni corporee o cognitive.

Un ambiente d’apprendimento, organizzato facendo ricorso a facilitatori universali, non esclude sempre interventi di personalizzazione per l’alunno con disabilità, tuttavia, se necessari, saranno assai più semplici da organizzare e più efficaci.

Strumento di autoanalisi. Un contributo all’individuazione di facilitatori universali in ambito scolastico è stato fornito dall’UNESCO con uno strumento di autoanalisi che presenta otto indicatori, per ciascuno dei quali sono poste delle domande, finalizzate a verificare se si mettono o meno in campo i predetti facilitatori universali ed eventualmente ad intervenire in tal senso (tale strumento può essere adattato al contesto della singola scuola; pag. 25 e 26 delle Linee guida adottate con il succitato DI 182/2020).

Di seguito indicatori e domande, come riportate nelle Linee Guida:

  1. L’insegnamento è programmato pensando a tutti gli studenti

Le attività didattiche tengono conto degli interessi e delle esperienze degli studenti? Vengono utilizzati diversi metodi di insegnamento? Gli studenti conoscono e comprendono gli obiettivi e le finalità delle attività didattiche?

  1. Le lezioni incoraggiano la partecipazione di tutti gli studenti

Tutti gli studenti sono chiamati con il loro nome? Vengono usati materiali che suscitano l’interesse degli studenti? Gli studenti sono consapevoli della possibilità di intervenire durante le lezioni?

  1. Gli studenti sono coinvolti attivamente nel loro processo di apprendimento

Gli studenti sono incoraggiati a sentire la responsabilità del proprio apprendimento? L’ambiente scolastico incoraggia un apprendimento autonomo?

  1. Gli studenti sono incoraggiati a sostenersi reciprocamente nel processo di apprendimento

La disposizione dei banchi incoraggia gli studenti a interagire tra loro? In alcuni momenti è previsto che gli studenti lavorino in coppia o in gruppo? Gli studenti si aiutano a vicenda per raggiungere gli obiettivi delle lezioni?

  1. Viene fornito un supporto quando gli studenti vivono situazioni di difficoltà

L’insegnante è attento agli studenti che presentano delle difficoltà? Gli studenti sono in grado di chiedere aiuto?

  1. La disciplina in classe si basa sul rispetto reciproco

Esistono regole per decidere quando è il momento di parlare e quando di ascoltare? Gli studenti pensano che le regole adottate in classe siano eque e appropriate? Vengono contrastati episodi di bullismo?

  1. Gli studenti possono contare su persone di riferimento con cui poter parlare quando sono preoccupati o turbati

Le preoccupazioni degli studenti sono ascoltate? Gli insegnanti sono disponibili a parlare con gli studenti in privato?

  1. La valutazione contribuisce al successo di tutti gli studenti

Gli insegnanti usano la valutazione formativa per sostenere l’apprendimento? Gli studenti ricevono riscontri costruttivi sul loro lavoro? Gli studenti sono aiutati a correggere e migliorare le loro verifiche o interrogazioni? Gli insegnanti considerano le diversità anche all’interno di un sistema di valutazione formale unico?

NUOVO PEI, IL RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO NELL’AMBITO DEL GLO E IN GENERALE NEL PROCESSO DI INCLUSIONE. Il Dirigente scolastico:

  • cura la documentazione agli atti della scuola, anche in collaborazione con figure di sistema;
  • definisce, con proprio decreto, la configurazione del GLO;
  • presiede o delega la presidenza del GLO;
  • supervisiona la diversa modulazione nell’attribuzione delle risorse professionali – invia richiesta ai soggetti preposti;
  • valorizza tutte le professionalità presenti;
  • accompagna il Collegio dei Docenti verso una corresponsabilità educativa ai fini dell’inclusione;
  • cura i rapporti interistituzionali;
  • coordina tutte le fasi del processo.

Il dirigente scolastico inoltre acquisisce e valuta la verifica finale del PEI, con la proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse per gli interventi di assistenza igienica e di base, nonché per le tipologie di figure professionali da destinare all’assistenza all’autonomia e/o alla comunicazione, per l’anno scolastico successivo (proposta approvata dal GLO), al fine di:

  • formulare la richiesta complessiva d’istituto delle misure di sostegno da trasmettere al competente Ufficio Scolastico Regionale entro il 30 di giugno;
  • formulare la richiesta complessiva d’Istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l’Ente Territoriale.

Occorre una particolare attenzione allo “snodo” dei rapporti interistituzionali. I processi di integrazione richiedono un accurato lavoro di interlocuzione con soggetti

esterni all’istituzione scolastica, pubblici (il comune e l’ASL, principalmente) e privati. Si tratta di un lavoro non sempre facile di coordinamento, sovente delegato, ma che resta in capo, in ultima istanza, alla Dirigenza scolastica, chiamata a garantire il coordinamento della pluralità di contributi.

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA COSMI ED ESEMPIO DI CIRCOLARE CON PROCEDURA ADOZIONE DEI PEI. Per la redazione del PEI su base I.C.F. è possibile accedere alla piattaforma COSMI, collegandosi al sito  https://www.cosmiicf.it/. Di seguito un modello di circolare per la procedura di adozione dei PEI e dei PDP.

Circ. n. 113                  Rho, 29/10/2020

Ai docenti coordinatori

Ai docenti di sostegno

Ai docenti tutti

Oggetto: Integrazione circolare n.101 – Redazione e condivisione dei P.E.I. per studenti DVA e dei P.D.P. per studenti DSA e con altri BES

Con riferimento all’O.d.G. dei consigli di classe del mese di novembre di cui alla circ. 101,  si  aggiunge  il seguente punto:-Condivisione e approvazione dei P.E.I. e dei P.D.P. per gli studenti DVA, DSA e con altre tipologie di BES.

Nei  primi  mesi  di  scuola  i CdC  hanno proceduto all’osservazione della situazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali (DVA, DSA e  BES di altro tipo) ed hanno predisposto i relativi piani educativi individualizzati (P.E.I.  per  studenti  DVA)  e piani  didattici  personalizzati(P.D.P.  per  studenti DSA  e  con  altri BES). Di seguito sono puntualmente descrittele procedure per la condivisione, la sottoscrizione e l’archiviazione dei piani sopra menzionati.

  1. A) P.E.I. per studenti DVA (diversamente abili)
  • Entro la  fine  di ottobre,  il docente  di  sostegno raccoglie (attraverso l’osservazione diretta e mediante  il  confronto  con  il  coordinatore  e  con  i  colleghi del CdC) gli  elementi  necessari  alla compilazione, in piattaforma  COSMI,  del  E.I.  dello  studente  affidatogli.  In  calce  al  P.E.I.  viene riportata la seguente dicitura: “Il  Consiglio  di  Classe, la  famiglia  dello  studente [e lo  studente  stesso–se  maggiorenne] e  lo specialista  che  ha  redatto la  Diagnosi  Funzionale prendono  visione  del  P.E.I.  e  ne  condividono  i contenuti.  Ai  fini  della  conservazione  in  forma  digitale,  il  presente  documento  viene  firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico”.
  • Durante la riunione on line del CdC di novembre, il docente di sostegno presenta ai colleghi il PEI così elaborato e ne ottiene l’approvazione, che viene messa a verbale. In virtù della dicitura sopra riportata, non è necessaria la firma dei singoli docenti.
  • Il docente di sostegno chiama i genitori dello studente DVA e fissa un appuntamento in Teams, cui prenderà parte anche il coordinatore di classe. Durante l’incontro, i docenti espongono ai genitori i contenuti del P.E.I.
  • Subito dopo  l’incontro,  il  docente  di  sostegno  dal  proprio  account  istituzionale (nome.cognome@matteriho.onmicrosoft.com)inoltra  tramite  mail ai  genitori  il  pdf  del  E.I. Qualora la programmazione proposta nel documento fosse di tipo differenziato e durante l’incontro in Teams i genitori avessero espresso perplessità circa l’adozione di tale modalità, insieme al P.E.I. verrà  inviato  anche  l’apposito  modulo  con  cui  la  famiglia  dichiara  espressamente  il  suo assenso/dissenso rispetto alla tipologia di programmazione proposta dal CdC.
  • 5) I genitori (e   lo   studente   se   maggiorenne)   stampano   il   documento,   lo   sottoscrivono,   lo scannerizzano e lo re-inviano al docente di sostegno.
  • Sempre tramite  mail,  dal  medesimo  account,  il  docente  di  sostegno  invia  il  documento  ricevuto dalla  famiglia  allo specialista  che  ha  firmato  la  diagnosi  funzionale(i  referenti  BES  faranno  da tramite per organizzare gli invii rivolti agli specialisti che operano presso l’U.O.N.P.I.A. di Rho, secondo le istruzioni ricevute da tale struttura).
  • Una volta  che  il  file  con  il P.E.I.  è  stato  stampato,  sottoscritto  e  re-inviato  dallo  specialista,  il docente  di  sostegno lo  invia  alla Segreteria(istituto.tecnico@matteirho.it)  che  lo  protocolla  e  lo inoltra alla DS per la firma digitale. Per facilitare l’archiviazione, il file pdf da inviare alla segreteria sarà così denominato: classe_cognome studente per esteso_PEI (ad es: 1ASE_Rossi_PEI).
  1. B) P.D.P. per studenti DSA o con altri tipi di BES
  • Entro la fine di ottobre, il coordinatore di classe raccoglie (attraverso l’osservazione diretta e mediante il confronto con tutti i colleghi del CdC) gli elementi necessari alla compilazione del P.D.P. di ogni studente DSA o con altri BES presente nella propria classe. In calce al P.D.P. viene riportata la seguente dicitura: “Il Consiglio di Classe e la famiglia dello studente [e lo studente stesso –se maggiorenne] prendono visione del P.D.P. e ne condividono i contenuti. Ai fini della conservazione in forma digitale, il presente documento viene firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico”.
  • Durante la riunione  on  line  del  CdC  di  novembre,  il coordinatore  di  classe presenta  ai  colleghi  il P.D.P. così elaborato e ne ottiene l’approvazione, che viene messa a verbale. In virtù della dicitura sopra riportata, non è necessaria la firma dei singoli docenti.
  • Il docente coordinatore chiama i genitori dello studente e li avvisa che è stato predisposto il P.D.P. per il  Per  gli  studenti  delle  classi  prime,  e  per tutti gli  altri casi in  cui il CdC  lo  ritenga opportuno(ad  esempio  in  occasione  del passaggio  alla  classe  terza,  oppure  qualora  la  famiglia  lo richieda),il  coordinatore fissa  anche  un appuntamento  in  Teams,  durante  il  quale  relaziona ai genitori quanto emerso dall’osservazione condotta in classe dai docenti durante i primi mesi di scuola ed espone i contenuti del P.D.P.
  • 4) Subito dopo l’incontro(o dopo la telefonata, qualora non ci sia stata necessità di calendarizzare un colloquio in Teams) il coordinatore di classe dal proprio account istituzionale (nome.cognome@matteriho.onmicrosoft.com) inoltra tramite mail ai genitori il pdf del P.D.P.5)I genitori (e   lo   studente   se   maggiorenne) stampano il   documento,   lo   sottoscrivono,   lo scannerizzano e lo re-inviano al docente coordinatore.6)Sempre   tramite   mail,   dal   medesimo   account,   il docente coordinato reinvia il   documento sottoscritto  dalla  famiglia alla Segreteria(istituto.tecnico@matteirho.it),che  lo  protocolla  e  lo inoltra alla DS per la firma digitale. Per facilitare l’archiviazione, il file pdf da inviare alla segreteria sarà così denominato: classe_cognome studente per esteso_PDP (ad es: 1ASE_Rossi_PDP).Per facilitare la protocollazione, la segreteria chiede cortesemente che ogni singolo PDP sia inviato con una mail dedicata(in presenza di più P.E.I./P.D.P. in una classe, si richiedono tante mail quanti sono i  documenti  da  spedire) e che  ogni  file sia appunto identificato,  sin  dalla  denominazione, mediante l’indicazione della classe e del cognome dello studente interessato.
  • Per permetterne l’archiviazione ordinata-anche in favore  dei CdC  che  prenderanno  incarico  gli studenti  negli  anni  successivi -questi  file  andranno  infine  spediti,  questa  volta con  un  unico  invio per  ogni  classe,  ai referenti  BES agli  indirizzi:

Ringraziando i colleghi per la collaborazione, restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento.

I referenti BES

REDAZIONE DEL PEI

 

VEDI IN MODULISTICA ESEMPI DI COMPILAZIONE DEL PEI

Le pagine che compongono il PEI si suddividono in 12 sezioni, ognuna delle quali rappresenta un percorso da seguire per accompagnare e supportare l’alunno durante il suo “tempo scuola”.

La parte introduttiva è caratterizzata dai dati riferiti all’alunno / alunna, alla scuola di apparenza e ai dati di accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica. C’è poi il riferimento al Profilo di Funzionamento (comprende la Diagnosi funzionale e il Profilo dinamico-funzionale) e rappresenta il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano educativo individualizzato (PEI) e del Progetto individuale.

Poiché è prevista una fase transitoria di applicazione delle norme, in attesa della pubblicazione delle Linee Guida da parte del Ministero della Salute e della redazione dei nuovi Profili di Funzionamento da parte delle competenti Unità di Valutazione Multidisciplinare, il GLO continuerà a far riferimento alla documentazione attualmente in vigore: Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale. Nel frontespizio del modello di PEI è presente un’apposita casella (“PROFILO DI FUNZIONAMENTO NON DISPONIBILE”) da barrare, indicando in quella successiva la Diagnosi funzionale a cui si fa riferimento (andrà indicata la data di redazione).

Segue poi il riquadro riferito ai componenti del GLO.

Dopo la parte introduttiva seguono le sezioni in cui è suddiviso il PEI, che esaminiamo qui di seguito:

⦁ Sezione 1

Quadro informativo

Redatta dai genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, fornisce le indicazioni sulla situazione familiare e descrive l’allievo titolare del PEI.

⦁ Sezione 2

Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento o dalla Diagnosi Funzionale, se non disponibile

In questa sezione si riportano attraverso una descrizione sintetica, gli elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento (o dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale, se il Profilo di Funzionamento non fosse disponibile), utili alla redazione del PEI.

⦁ Sezione 3

Raccordo con il Progetto Individuale

Il Progetto individuale va chiesto al Comune di residenza dalla famiglia (D. Lgs. 66/17, art. 6). Per garantire il necessario coordinamento, una volta approvato, sarebbe importante che un rappresentante del Comune partecipasse al GLO come membro effettivo.

Ai fini della compilazione va indicato:

  1. Se il Progetto Individuale è stato già redatto, si può riportare una sintesi dei contenuti e aggiungere informazioni sulle modalità di coordinamento e interazione con il PEI, tenendo conto delle considerazioni della famiglia.
  2. Se il Progetto Individuale è stato richiesto e deve ancora essere redatto, qui si riportano le indicazioni da considerare per la redazione del Progetto.

⦁ Sezione 4

Osservazioni sul bambino/a, sull’alunno/a, sullo studente e sulla studentessa per progettare gli interventi di sostegno didattico

Dall’osservazione dell’alunno, si organizzeranno i punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici. Il Decreto 66/2017 fissa i punti entro i quali bisogna organizzare il processo di apprendimento dell’alunno e che individua nelle cosiddette “dimensioni”. Esse inoltre, sintetizzano quanto previsto dai “parametri” o “assi “che venivano utilizzati per la redazione del PEI (DPR 24 febbraio 1994). Confermando, quanto stabilito dall’art.16 della L. 104/1992 che valuta “il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali”, le “dimensioni” individuate sono le seguenti:

  1. Dimensione della Socializzazione e dell’Interazione
  2. Dimensione della Comunicazione e del Linguaggio
  3. Dimensione dell’Autonomia e dell’Orientamento
  4. Dimensione Cognitiva, Neuropsicologica e dell’Apprendimento

⦁ Sezione 5

Interventi sull’alunno/a: obiettivi educativi e didattici

Partendo dall’osservazione dell’alunno, si procederà a fissare gli obiettivi educativi e didattici, gli strumenti, le strategie e le modalità. Dalla Scuola dell’infanzia e per i successivi cicli di studi, l’alunno sarà seguito nella sua evoluzione e nei suoi prevedibili cambiamenti. Si individueranno gli obiettivi specifici, in relazione a precisi esiti attesi e, per ciascuno di essi, andranno descritte le modalità e i criteri di verifica per il loro raggiungimento.

Per la Scuola dell’Infanzia bisogna precisare che i campi di esperienza si sviluppano ed intrecciano in percorsi educativi e non in percorsi didattici che invece caratterizzano le discipline degli altri gradi di scuola. Infatti nel documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari” del 2018 , si legge che «nella scuola dell’infanzia la centralità di ogni soggetto nel processo di crescita è favorita dal particolare contesto educativo… …non si tratta di organizzare e “insegnare” precocemente contenuti di conoscenza o linguaggi/abilità, perché i campi di esperienza vanno piuttosto visti come contesti culturali e pratici che “amplificano” l’esperienza dei bambini grazie al loro incontro con immagini, parole, sottolineature e “rilanci” promossi dall’intervento dell’insegnante».

⦁ Sezione 6

Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori

L’ambiente di apprendimento oggi rappresenta un fattore determinante nel processo di formazione degli allievi e ancor più per gli alunni con disabilità. L’attenzione è concentrata sull’alunno e quindi sulla sua capacità di apprendere e su come accompagnarlo nell’acquisizione delle competenze, creando un ambiente favorevole che susciti in lui la motivazione, promuovendo allo stesso tempo il processo di socializzazione e integrazione, stimolando la conoscenza e la creatività. Appare evidente che per far sì che l’alunno possa costruire il suo sapere fatto di conoscenze, abilità, motivazioni, atteggiamenti, sia inserito in un contesto a lui favorevole.

Il PEI su base ICF, individua all’interno del contesto scolastico, le barriere e i facilitatori che possano in qualche modo influire sugli atteggiamenti dell’alunno con disabilità. Infatti se nell’ambiente scolastico, risulta facile identificare quelle che possano essere le problematiche legate all’accessibilità e alla fruibilità degli spazi o alla disponibilità di attrezzature didattiche o di supporto ( le barriere architettoniche, la carenza di supporti per l’autonomia personale etc.), l’osservazione del contesto sociale non è così scontata, dal momento che vanno presi in considerazione i rapporti non solo con gli insegnanti e i compagni ma anche quelli con gli adulti di riferimento, analizzandone poi i relativi effetti.

Il processo di apprendimento dell’alunno all’interno di un contesto scolastico può essere così influenzato dai seguenti fattori:

  1. “Fattori ambientali e ICF” analizza le indicazioni di contesto che possono emergere dal Profilo di Funzionamento fornendo suggerimenti per un eventuale adattamento in ambito scolastico.
  2. “Barriere e facilitatori in un ambiente di apprendimento inclusivo” fornisce indicazioni per individuare i fattori che possono aiutare o ostacolare la realizzazione di un ambiente di apprendimento inclusivo, applicabili anche in assenza del Profilo di Funzionamento.

Sarà quindi rilevante tener conto dei fattori sopra descritti per realizzare gli interventi favorevoli alla partecipazione attiva di studenti e studentesse, non dimenticando che ogni allievo è un caso a sé per cui è importante applicare una didattica personalizzata oltre a prevedere una didattica flessibile. Inoltre il Ministero fa anche riferimento a proposte ridondanti e plurali: basate su molteplici forme di fruizione-somministrazione valutazione, considerando canali comunicativi diversi, lasciando aperta la possibilità di scegliere la modalità più efficace per ogni studente/studentessa e valorizzando varie possibilità di esprimere gli output dell’apprendimento.

Questa parte del modello prevede un unico campo aperto, non strutturato, e che le scuole possono compilare con flessibilità, è possibile inoltre apportare delle modifiche nel caso ci sia stata una verifica intermedia del PEI (Revisione).

⦁ Sezione 7

Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo

Dopo aver analizzato il contesto, e individuato i fattori che influiscono sul processo di apprendimento, in questa parte del modello si indicano gli interventi (obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità) da adottare per rendere l’ambiente di apprendimento inclusivo.

Un altro campo da compilare riguarda la Revisione in cui è possibile riportare eventuali modifiche, a seguito di una verifica intermedia del PEI e la Verifica conclusiva degli esiti dove vanno inseriti i risultati della valutazione conclusiva, al termine dell’anno scolastico, rispetto all’efficacia degli interventi descritti.

⦁ Sezione 8

Interventi sul percorso curricolare

In questa sezione vanno inseriti gli interventi previsti per una programmazione didattica personalizzata che terrà quindi conto delle esigenze educative e didattiche dell’alunno/a e che andrà a ridefinire quello che è il curricolo elaborato all’interno dell’istituzione scolastica. Sarà necessario considerare tutte le diverse componenti del processo: contenuti, metodi, attori, tempi, luoghi, modalità e criteri di verifica e valutazione.

Gli Interventi educativi, strategie e strumenti saranno adattati ad ogni ordine e grado della scuola, così come la valutazione che è riferita prioritariamente all’efficacia degli interventi e non solo al raggiungimento degli obiettivi previsti da parte della bambina e del bambino, dell’alunna e dell’alunno o della studentessa e dello studente.

La Sezione 8 si conclude con i campi Revisione, che permette di segnalare eventuali modifiche in base a un monitoraggio in itinere, e Verifica conclusiva degli esiti per tutti gli ordini di scuola.

⦁ Sezione 9

Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse

In questo spazio, sarà organizzato il progetto di inclusione definito nelle precedenti sezioni del PEI, in particolare come saranno utilizzate le risorse assegnate o disponibili.

È presente inoltre una tabella orario settimanale che fatta eccezione per la Scuola dell’infanzia (eventualmente suddivisa per periodi o attività, non rigorosamente per ore) questa sezione rimane la stessa per tutti i gradi di scuola.

⦁ Sezione 10

Certificazione delle Competenze con eventuali note esplicative

La certificazione delle competenze terrà conto del PEI, essa è prevista al termine della classe quinta della Scuola Primaria e della classe terza della Scuola Secondaria di primo grado e definisce i diversi livelli di acquisizione delle competenze. Certificare le competenze spetta al team docenti e al consiglio di classe e non al GLO.

Anche per gli studenti e studentesse della Scuola Secondaria di secondo grado, si fa riferimento al PEI, la certificazione delle competenze va rapportata agli obiettivi specifici definiti per loro, intervenendo sia rispetto alle competenze o ai loro descrittori, sia rispetto ai livelli raggiunti.

È il Consiglio di classe a certificare le competenze mentre è compito del GLO esplicitare metodi e criteri di valutazione.

⦁ Sezione 11

Verifica finale / Proposte per le risorse professionali

Questa sezione del PEI, viene redatta durante l’ultima riunione del GLO dell’anno scolastico, e riguarda le indicazioni e decisioni rispetto a:

  • la verifica finale del PEI dell’anno in corso;
  • interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza per l’anno scolastico successivo, compresa la proposta di ore di sostegno didattico e di risorse da destinare agli interventi di assistenza.

⦁ Sezione 12

PEI REDATTO IN VIA PROVVISORIA. Il PEI provvisorio, introdotto dal D. Lgs. 66/2017, riguarda i bambini che entrano nella scuola per la prima volta, di solito all’Infanzia, e gli alunni di qualsiasi classe che sono stati certificati durante l’anno in corso e che non hanno quindi un PEI in vigore. Per loro, entro giugno, viene redatto un PEI, chiamato provvisorio, e conterrà tutte gli interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza così come la proposta del numero di ore di sostegno alla classe per l’anno successivo.

Il D. Lgs. 66/2017 prevede l’adozione di nuove Linee Guida da parte del Ministero della Salute per la redazione dei nuovi Profili di Funzionamento da parte delle competenti Unità di Valutazione Multidisciplinare in chiave ICF.

In assenza del nuovo modello del Profilo di funzionamento previsto dal Decreto 66, è prevista una fase transitoria di applicazione delle norme, in attesa della pubblicazione delle Linee Guida. Il GLO continuerà a far riferimento alla documentazione attualmente in vigore: Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale. Nel frontespizio del modello di PEI è presente un’apposita casella (“PROFILO DI FUNZIONAMENTO NON DISPONIBILE”) da barrare, indicando in quella successiva la Diagnosi funzionale a cui si fa riferimento (andrà indicata la data di redazione).

Nella fase di redazione del PEI, l’insegnante di sostegno svolge un ruolo prevalente, ma non esclusivo, perché tutti gli insegnanti della classe vanno coinvolti. Ricordiamo che «La responsabilità dell’integrazione dell’alunno con disabilità e dell’azione educativa svolta nei suoi confronti è, al medesimo titolo, dell’insegnante di sostegno, dell’insegnante o degli insegnanti di classe o di sezione e della comunità scolastica nel suo insieme. Ciò significa che non si deve mai delegare al solo insegnante di sostegno l’attuazione del “progetto educativo individualizzato” poiché in tal modo l’alunno verrebbe isolato anziché integrato nel contesto della classe o nella sezione, ma che tutti i docenti devono farsi carico della programmazione e dell’attuazione e verifica degli interventi didattico-educativi previsti dal piano individualizzato» (CM 250/1985). Durante l’incontro del GLO si discute la bozza di PEI proposta, analizzando eventuali punti controversi e cercando di arrivare a una versione su cui tutti sono d’accordo.

La nuova normativa prevede che nel nuovo PEI sia inserita “a cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale” la descrizione dell’alunno e della situazione familiare. La redazione di questa sezione va intesa come una opportunità offerta alla famiglia, non come un obbligo. Nel modello di PEI è indicato: «A cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO» e nelle linee guida è scritto che «l’istituzione scolastica, sentiti i membri del GLO, può eventualmente sostenere genitori, studenti e studentesse in questo compito, secondo le loro esigenze» (Linee Guida, pag. 13).

L’ICD9 è il sistema di classificazione ufficialmente adottato dal Sistema Sanitario Nazionale, benché siano state introdotte versioni più recenti (ICD10) e coesistano anche altri sistemi di classificazione (DSMIV e DSMV). Nell’anagrafe del Ministero dell’Istruzione vi è la possibilità di inserire i codici nosografici di ciascuno dei sistemi di classificazione sopra richiamati, così come è possibile fare anche nel nuovo modello di PEI, fermo restando che il sistema ufficiale vigente è l’ICD9.

Debito di funzionamento e la Tabella dei fabbisogni vanno redatti solo se necessario. Il D. Lgs. 66/17 assegna al GLO il compito di proporre le risorse necessarie per il progetto di inclusione, da inserire nel PEI di ciascun alunno con disabilità. Le tabelle sui fabbisogni e il debito di funzionamento sono strumenti, funzionali alla redazione del PEI, che il GLO utilizzerà per adempiere annualmente a questo compito.

Il modello di PEI e le Linee guida prevedono che vadano specificati per ciascuna disciplina i criteri di valutazione e le prestazioni attese per considerare raggiunto l’obiettivo, ma anche per poter attribuire valutazioni adeguate.

Le sezioni 4 e 5, ma anche le sezioni 6 e 7 sul contesto, propongono per la compilazione spazi aperti e destrutturati, proprio con l’intento di lasciare alle scuole che hanno elaborato strumenti specifici la possibilità di inserirli e continuare ad usarli liberamente. Ad esempio nella sezione 5 è possibile utilizzare i codici dell’ICF con i rispettivi qualificatori di capacità e performance per individuare gli obiettivi.

FIRST (FEDERAZIONE ITALIANA RETE SOSTEGNO E TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ): CHIARIMENTI IN ORDINE AL PEI PROVVISORIO. Nel comunicato diramato dalla FIRST, relativo ad una prima lettura del decreto attuativo n. 182 del 29.12.2020, reso in virtù dell’art. 7 comma 2 ter del D. Lgs. 66 del 2017, abbiamo sostenuto che il PEI Provvisorio andrebbe elaborato e approvato entro il 30.06 di ogni anno scolastico. Tale interpretazione sembrava coerente sia al contenuto dell’art. 7, comma 2, lettera g) D. Lgs. 66/2017, sia all’art. 16 del decreto attuativo n.182 del 29.12.2020. Secondo le linee guida, per Pei provvisorio deve intendersi quello relativo agli alunni in possesso di nuove certificazioni e non per coloro che già sono in percorso scolastico.

In ordine alla detta questione la FIRST ha avuto un chiarimento con il MIUR. Dal detto chiarimento è emerso che il PEI provvisorio deve intendersi quello che le scuole dovranno predisporre solo con riferimento ai nuovi alunni in possesso di nuove certificazioni, in altre parole solo con riferimento a quegli alunni che ancora le scuole non conoscono bene. Secondo la FIRST, quindi, non muta il quadro delle tutele attribuito al PEI provvisorio, con riferimento all’indicazione delle risorse necessarie, sin dal mese di giugno, atteso che tale importante funzione viene esercitata dal GLO in sede di redazione finale del PEI, visto che il quadro n. 11 “ Verifica Finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari”, contiene la necessità di indicare esplicitamente “il fabbisogno di ore relativo ai sostegni necessari per l’alunno per l’anno scolastico successivo”.

ESEMPIO DI VADEMECUM INCLUSIONE DA SEGUIRE

  1. ACQUISIZIONE INFORMAZIONI SULL’ALUNNO. Acquisire informazioni sull’alunno, e sul percorso didattico – educativo dell’anno scolastico precedente, chiedere alla referente di plesso per l’inclusione, ai colleghi di classe/sezione; successivamente chiedere di consultare il fascicolo personale dell’alunno.
  2. FASCICOLO PERSONALE E DOCUMENTAZIONE. Nel fascicolo personale dell’alunno saranno presenti i seguenti documenti:

Diagnosi Funzionale valida per il corrente anno scolastico (D.F.);

Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.);

Piano Educativo Individualizzato del precedente anno scolastico (P.E.I.);

Relazione finale

Tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale è riservata, in quanto si riferisce a dati personali sensibili tutelati dalla legge sulla privacy (Decreto legislativo n. 196/03) pertanto non è consentito fare fotocopie, nè fotografare con smartphone o altri dispositivi.

  1. OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEI RISULTATI DELL’ALUNNO. Procedere con l’osservazione del comportamento (griglia o diario di bordo) e la valutazione degli apprendimenti dell’alunno: osservare direttamente i livelli raggiunti nelle aree dello sviluppo descritte nell’ultimo P.D.F / P.E.I. Questa osservazione servirà per redigere il P.E.I. Per gli alunni con AEC (l’Assistenza Educativa Culturale è un servizio di integrazione scolastica dei minori in situazione di compromesso funzionamento temporaneo o permanente e si pone l’obiettivo generale di fornire un supporto in collaborazione con tutto il personale del contesto scolastico, al fine di favorire una maggiore integrazione, inclusione e partecipazione all’interno del gruppo classe) è necessario specificare progetto educativo all’interno del P.E.I. Si ricorda che la normativa vigente (L. 104/92 e D.M. 5669 del 12 luglio 2011, paragrafo 3.1. delle linee guida) afferma che i documenti devono essere predisposti dalla scuola “in tempi che non superino il primo trimestre”, pertanto la data di consegna è fissata inderogabilmente al 30 novembre. I documenti dovranno pervenire in duplice copia predisposti dagli insegnanti, e possibilmente firmati dai genitori e dagli operatori socio-sanitari.
  2. STRUMENTI PER L’INCLUSIONE

D.F. (Diagnosi Funzionale) per alunni H

È lo strumento che definisce le principali caratteristiche del funzionamento dell’alunno, in relazione ai diversi contesti di vita. È il primo elemento su cui si costituisce il progetto di vita individuale che si declinerà negli interventi di potenziamento delle capacità e funzioni in ambito scolastico ed extrascolastico con la realizzazione del P.D.F. e del P.E.I. Viene redatta dall’équipe che certifica.

P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale) per alunni H

Il profilo dinamico funzionale è la descrizione funzionale e l’analisi dello sviluppo potenziale, sulla base di parametri, dell’alunno con certificazione. Chi partecipa all’elaborazione del P.D.F.? L’insegnante di sostegno, i docenti curricolari, gli operatori ASL e la famiglia. Quando viene redatto il P.D.F.? Nei primi mesi scolastici (in caso di una nuova certificazione); – al primo e all’ultimo anno della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado (v. comma 8 dell’art. 12 della legge n. 104 del 1992); (sono comunque possibili verifiche intermedie).

P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) per alunni H

Il Piano educativo individualizzato (P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione, di cui ai primi quattro commi dell’art. 12 della legge n. 104 del 1992. Il P.E.I. è:

un progetto operativo interistituzionale tra operatori della scuola, dei servizi sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari;

un progetto educativo e didattico personalizzato riguardante la dimensione dell’apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e sociali.

Contiene:  finalità e obiettivi didattici; itinerari di lavoro; metodologie didattiche e tipologie di verifiche; modalità di coinvolgimento della famiglia.

Secondo la normativa vigente (L. 104/1992), la scuola è tenuta a predisporre il P.E.I. all’inizio dell’a.s. dopo un incontro (G.L.H.O.) con la famiglia dell’alunno, gli operatori A.S.L. di riferimento e gli AEC (assistenti educativi culturali). Il P.E.I. va condiviso e firmato dalla famiglia dell’alunno, dal team docente e dal dirigente scolastico.

Progetto degli A.E.C. (assistenti educativi culturali)

Tempi:

si definisce entro il secondo mese dell’anno scolastico;

si verifica con frequenza, possibilmente trimestrale;

verifiche straordinarie per casi di particolare difficoltà.

P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato) per alunni D.S.A

Secondo la normativa vigente (D.M. 5669/2011, applicativo della L. 170/2010), la scuola è tenuta a predisporre il Piano Didattico Personalizzato P.D.P. per alunni con D.S.A. Il PDP deve essere compilato per gli alunni in possesso di diagnosi DSA definitiva. E’ inoltre, consigliato in tutti quei casi in cui sono presenti fragilità e per gli alunni in attesa di diagnosi entro un mese dall’individuazione.

P.D.P. – BES (Piano Didattico Personalizzato) per alunni BES

Per i minori per i quali il dialogo educativo e collaborativo con le famiglie è già stato avviato con esiti positivi e di consenso, è importante procedere, da parte di ciascun team, alla stesura condivisa del P.D.P. – BES.

Per tutte le situazioni nelle quali il dialogo e l’alleanza educativa con i genitori non sono ancora consolidati o sono negati dalla famiglia stessa, si suggerisce al team docenti di procedere, comunque, con una stesura, aperta e flessibile per tempi e modalità, del PDP – BES.

ESEMPIO DI VADEMECUM INCLUSIONE PER L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO

  1. ACCOGLIENZA DEL NUOVO INSEGNANTE DI SOSTEGNO. L’insegnante di sostegno di nuova nomina o di nuovo ingresso nella scuola sarà accolto dalla Funzione Strumentale per l’inclusione (F.S.). All’atto della presentazione, la F.S. inviterà il docente alla consultazione dei fascicoli degli alunni. In seguito, spedirà via e-mail copia del presente vademecum, in cui sono riassunti compiti e doveri dell’insegnante di sostegno nonché una spiegazione dettagliata della documentazione da compilare e della normativa in oggetto. Dopo la consultazione, il docente dovrà stampare e firmare questo documento, riconsegnandolo poi alla F.S. e al Dirigente scolastico.
  2. CONSULTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE. L’insegnante di sostegno dovrà prendere visione della documentazione relativa all’alunno (Diagnosi Funzionale, PEI, Relazione Finale del precedente anno scolastico, ecc.). Tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale è riservata, in quanto si riferisce a dati personali sensibili tutelati dalla legge sulla privacy (Decreto legislativo n. 196/03), pertanto non è consentito fare fotocopie, né fotografare con smartphone o altri dispositivi.
  3. COMPILAZIONE E AGGIORNAMENTO REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO.
  4. ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE DELL’ALUNNO/A IN TUTTE LE DISCIPLINE ANCHE NELLE MATERIE IN CUI NON SI È PRESENTI.
  5. PREPARAZIONE VERIFICHE DIFFERENZIATE EQUIPOLLENTI, SE NECESSARIE, IN COLLABORAZIONE CON IL DOCENTE DI CLASSE.
  6. COORDINAMENTO NELLA COMPILAZIONE DEL PDF. Tale compilazione è da effettuarsi:
  • a cura degli specialisti, della famiglia e dei docenti;
  • ogni qual volta l’alunno/a sia in classe prima, al termine del triennio, di prima certificazione;
  • nella classe seconda va revisionato, ma se non presente nel fascicolo dell’alunno deve essere redatto.
  1. COMPILAZIONE DEL PEI. La Compilazione PEI è da effettuarsi in versione digitale da parte dei docenti di sostegno e dei titolari di classe. Il P.E.I deve essere consegnato alla F.S entro il 30 Novembre. Per particolari necessità, i tempi possono essere concordati con la F.S. Una copia in formato cartaceo verrà fatta firmare da tutti i docenti del consiglio di classe e verrà firmata dal Dirigente.
  2. ALTRI COMPITI DEL DOCENTE DI SOSTEGNO.

Coordinamento in caso di incontri straordinari con la famiglia e/o con gli operatori e compilazione di un verbale al termine di ogni incontro che sarà depositato nel fascicolo dell’alunno.

Partecipazione ai GLH e ai GLI e agli incontri di dipartimento sostegno.

Consegna dei documenti in segreteria (P.E.I., relazioni ecc.). I documenti devono essere inseriti nella Sezione riservata del Fascicolo dell’alunno.

Coordinamento delle relazioni con l’assistente sociale o personale educativo o AEC e stesura di verbali di eventuali incontri.

Compilazione della relazione finale sulle attività di sostegno svolte con relative indicazioni per l’anno successivo.

Collaborazione alla stesura del Piano annuale per l’inclusione – PAI (giugno).

Per i docenti impegnati negli esami di Stato: stesura della documentazione d’esame, preparazione delle prove equipollenti delle varie discipline, organizzazione del colloquio orale dell’alunno, assistenza durante le prove, se richiesto dalla Commissione.

Collaborare con il docente di classe nella didattica per gli alunni BES e DSA.

Contribuire alla stesura dei P.D.P.

SOSTEGNO, PEI E GIURISPRUDENZA

 

IL PEI NON HA PIÙ NATURA VINCOLANTE, PUÒ ESSERE DEROGATO (IN MEGLIO O IN PEGGIO) DA SUCCESSIVE DECISIONI COLLEGIALI. SENTENZA. Una sentenza del TAR del Lazio del 15 marzo N. 03084/2021 accogliendo parzialmente il ricorso di una famiglia con il quale denunciava la mancata piena assegnazione delle ore in materia di sostegno, afferma dei principi importanti sulla nuova normativa vigente in tale ambito.

Il Collegio nella sua valutazione ha voluto evidenziare che il decreto legislativo n. 66/2017, adottato in ossequio alla legge delega n. 107/2015 (art. 1, co. 180 e 181, lett. c), ha introdotto significative modifiche al procedimento di inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

Con particolare riferimento alla modalità di individuazione ed assegnazione delle ore di sostegno, per vero, l’art. 10, co. 1 del decreto legislativo in questione dispone che “il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell’autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, invia all’Ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno”.

Per il TAR si è dunque presente innanzi a dettati normativi innovativi tutt’altro che trascurabili rispetto a quella previgente. Se in passato, come più volte evidenziato da questa Sezione (cfr. sent. n. 5470/2019), il PEI assurgeva al rango di atto consultivo endoprocedimentale di natura obbligatoria e vincolante ai fini della successiva determinazione delle ore di sostegno adottata dal Dirigente scolastico e, in quanto tale, configurabile alla stregua di atto immediatamente lesivo, la nuova procedura risulta avere un’articolazione differente, coinvolgendo più organi con funzioni consultive che intervengono successivamente al GLO e prima della determinazione finale. In un contesto di tal fatta appare quantomeno dubbio se al PEI, pur restando obbligatorio unitamente ai successivi pareri come precisato dall’art. 10 del d.lgs. n. 66/2017, possa essere ancora riconosciuta portata vincolante. Dal portato letterale della disposizione in questione, quantomeno ad una prima lettura, parrebbe doversi propendere per la soluzione negativa, tenuto conto che i successivi pareri ben potrebbero incidere, sia in melius che in peius, sulle statuizioni contenute nel PEI. Ciò postulerebbe la necessità di riqualificare quest’ultimo atto, unitamente ai successivi pareri, a guisa di meri atti endoprocedimentali, i cui vizi potrebbero essere portati a conoscenza del g.a. solo in sede di impugnazione della determinazione conclusiva adottata dal Dirigente scolastico per l’assegnazione al singolo alunno delle misure per l’inclusione ritenute necessarie.

L’atto eventualmente lesivo non sarà il PEI ma il provvedimento emesso dal DS. In altri termini, l’atto produttivo di effetti lesivi per i privati, individuato alla luce della nuova normativa, pare dover essere individuato unicamente nel provvedimento di assegnazione delle ore emesso dal Dirigente scolastico ed indirizzato al singolo alunno e/o ai suoi genitori, potendo gli atti endoprocedimentali (PEI, pareri GLI e GIT) essere gravati mediante il meccanismo processuale della c.d. “doppia impugnazione”, avendo cura di evidenziare, nel ricorso, gli asseriti vizi di legittimità derivata del provvedimento finale che affondano le loro radici in dette valutazioni intermedie. Sulla necessità che tale documento si premuri non solo di proporre la tipologia e la quantità delle misure necessarie per rendere effettiva l’inclusione ed il diritto all’istruzione del discente affetto da disabilità, ma anche che tale proposta sia sorretta da adeguata motivazione, pare possibile richiamare, oltre che la consolidata giurisprudenza di questo T.A.R., non superata dalla nuova normativa su tale specifico punto, anche l’art. 7, co. 2, lett. d), del d.lgs. n. 66/2017, Peraltro, lo stesso D.I. n. 182/2020, all’art. 15, co. 2, segnatamente, che l’obbligo di adeguata motivazione debba riguardare non solo il PEI originario, ossia quello redatto per la prima volta all’atto della presentazione della prevista certificazione sanitaria, ma anche la successiva fase di verifica finale, da compiersi entro il 30 giugno di ciascun anno ai fini della nuova proposta di assegnazione delle risorse da parte del GLO per l’anno scolastico successivo.

IL NUOVO PEI, SI APPLICA SOLO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ AL PASSAGGIO DI GRADO. SENTENZA DEL TAR LAZIO. Una sentenza del Tar Lazio mette in luce come il nuovo Pei si applicherebbe solamente agli alunni con disabilità che compiono il passaggio di grado. Sarebbe auspicabile un intervento deciso del Ministero. Il nuovo Pei se da un lato rappresenta un passo in avanti metodologico per quanto riguarda l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, dall’altro resta fonte di grandi dubbi e perplessità. A gettare un’altra ombra sulla nuova norma adesso ci pensa il Tar Lazio che con una sentenza pubblicata nei giorni scorsi pone un interrogativo enorme.

Il ricorso nasce dal fatto che la parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui sono state attribuite le ore di sostegno e di assistenza al figlio minore per la frequenza della prima classe della scuola dell’infanzia. “Lamenta, in particolare, si legge sul testo della sentenza, l’assegnazione di sole 17 ore in luogo delle 25 previste per il servizio settimanale del docente specializzato, nonostante l’attestata condizione di gravità dell’handicap ai sensi dell’art. 3, co. 3 della legge n. 104/92“.

Il nuovo Pei solo per chi passa di grado. Tuttavia, scorrendo le motivazioni preliminari da cui prende le mosse la decisione del tribunale amministrativo, ci si imbatte su un aspetto particolarmente controverso: si fa rifermento infatti al D. Lgs. n. 96/2019, che ha stabilito, modificando l’art. 19, co. 2 del D. Lgs. n. 66/2017, “che le disposizioni di cui al richiamato art. 10 trovassero applicazione solo a decorrere dall’anno scolastico 2020/21, avendo tuttavia cura di precisare, al successivo comma 7-bis del richiamato art. 19, che ‘Al fine di garantire la graduale attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, […] le disposizioni di cui all’articolo 5, commi da 1 a 5, all’articolo 6, all’articolo 7 e all’articolo 10 si applicano, alle bambine, ai bambini, alle alunne, agli alunni, alle studentesse e agli studenti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al passaggio di grado di istruzione”.

Ciò significa che, stando all’interpretazione che fornisce il Tar del Lazio, il nuovo Pei si applicherebbe, non in modo generalizzato a tutti gli alunni con disabilità, ma solo a chi compie il passaggio di grado, alle classi iniziali.

In questo modo, a poterne usufruire legittimamente del nuovo Pei sarebbero solo circa il 20% di alunni.

Usiamo il condizionale perché sappiamo lo sforzo di tutte le scuole che si muovono da mesi nella direzione delle nuove direttive e che a livello discrezionale, potrebbero utilizzare comunque il nuovo modello di PEI, pur non essendone tenute.

Tuttavia, sarebbe auspicabile un intervento deciso del Ministero: una precisazione che fornisca chiarimenti e l’indicazione alle scuole di adottare il nuovo Pei, nonostante “la svista” presente nel decreto legislativo.