1 – NORMATIVA. L. 104/92, L. 170/2010, D.M. n° 5669/2011, DIRETTIVA MINISTERIALE 27 DICEMBRE 2012, CIRC. MIUR 8/2013, D. Lgs 66/2017, DM n. 92 dell’8 febbraio 2019, D. Lgs 96/2019. Il decreto 92/2019, di integrazione e correzione del D.lgs. 66/2017, attuativo della legge 107/2015, è entrato in vigore il 12 settembre 2019.
2 – DEFINIZIONI. La Direttiva Ministeriale del 27/12/12 ricomprende problematiche diverse nell’area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: la disabilità; i disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici e lo svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale.
BES:
- DISABILITA’
- DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI
- DSA
- DEFICIT DEL LINGUAGGIO, DELLE ABILITÀ NON VERBALI, DELLA COORDINAZIONE MOTORIA, DELL’ATTENZIONE E DELL’IPERATTIVITÀ (ADHD)
- FUNZIONAMENTO COGNITIVO LIMITE (QI 70-85). DISABILITÀ?
- AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO O CULTURALE
- Nella prima sottocategoria rientrano gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92. Solo in questo caso è prevista la presenza del docente di sostegno, per un numero di ore commisurato al bisogno.
- La seconda sottocategoria riguarda i disturbi evolutivi specifici. La D.M. chiarisce che in essa rientrano non solo i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), diagnosticati ai sensi della L. 170/10, ma anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD). Il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico. Per gli alunni con DSA è obbligatorio il ricorso ad un Piano Didattico Personalizzato (PDP) e l’utilizzo di strumenti compensativi e di misure dispensative che possano garantire il successo scolastico degli allievi. Per molti di questi profili i relativi codici nosografici sono ricompresi nelle stesse categorie dei principali Manuali Diagnostici e, in particolare, del manuale diagnostico ICD-10, che include la classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati, stilata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e utilizzata dai Servizi Sociosanitari pubblici italiani.
Per i BES i consigli di classe e i teams dei docenti della primaria redigono i PDP, individuando eventuali misure compensative e dispensative, anche senza una diagnosi funzionale con partecipazione e autorizzazione delle famiglie.
Nei casi in cui non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, ciò al fine di evitare contenzioso.
- La terza sottocategoria, infine, riguarda gli altri BES, cioè quegli alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale. In questo caso, pur non essendo in presenza di una problematica certificata o diagnosticata ai sensi di una norma primaria e specifica di riferimento, si rileva un bisogno educativo speciale, generalmente limitato nel tempo, dovuto a situazioni molteplici e contingenti, che sono causa di svantaggio e, pertanto, richiedono per un certo periodo una particolare attenzione educativa. Si tratta ad esempio degli alunni di recente immigrazione, che non hanno ancora appreso la lingua italiana, oppure di allievi che si trovano in una situazione sociale, economica o culturale difficile, che comporta disagi molteplici nel regolare percorso scolastico. Anche in questo caso, come previsto dalla nota ministeriale n. 2563/13 si può ricorrere alla compilazione di un PDP ed a misure compensative e dispensative, qualora il consiglio di classe lo ritenga necessario per un certo periodo di tempo. In questo caso non è un obbligo, ma è una decisione collegiale dei docenti.
3 – ALUNNI CON DEFICIT DA DISTURBO DELL’ATTENZIONE E DELL’IPERATTIVITÀ. Un discorso particolare si deve fare a proposito di alunni e studenti con problemi di controllo attentivo e/o dell’attività, spesso definiti con l’acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), corrispondente all’acronimo che si usava per l’Italiano di D.D.A.I. – Deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività. L’ADHD si può riscontrare anche spesso associato ad un DSA o ad altre problematiche, ha una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i coetanei. Si è stimato che il disturbo, in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico, è presente in circa l’1% della popolazione scolastica, cioè quasi 80.000 alunni (fonte I.S.S.). Con notevole frequenza l’ADHD è in comorbilità con uno o più disturbi dell’età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell’apprendimento; disturbi d’ansia; disturbi dell’umore, etc. Il percorso migliore per la presa in carico dell’alunno con ADHD si attua senz’altro quando è presente una sinergia fra famiglia, scuola e clinica. In alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave – anche per la comorbilità con altre patologie – richiede l’assegnazione dell’insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92.
4 – FUNZIONAMENTO COGNITIVO LIMITE. Anche gli alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni – qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 – richiedono particolare considerazione. Si può stimare che questi casi si aggirino intorno al 2,5% dell’intera popolazione scolastica, cioè circa 200.000 alunni. Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti e non presenta elementi di specificità. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale.
5 – DIRITTO ALLA PERSONALIZZAZIONE DELL’APPRENDIMENTO E RUOLO DEL CONSIGLIO DI CLASSE. La Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. E’ compito doveroso dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. Tutte queste differenti problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non vengono o possono non venir certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze ed alle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all’insegnante per il sostegno. La legge 170/2010, a tal punto, rappresenta un punto di svolta poiché apre un diverso canale di cura educativa, concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva della “presa in carico” dell’alunno con BES da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, non solo dall’insegnante per il sostegno.
Alcune tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Si tratta, in particolare, dei disturbi con specifiche problematiche nell’area del linguaggio (disturbi specifici del linguaggio o – più in generale- presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale) o, al contrario, nelle aree non verbali (come nel caso del disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non-verbale o – più in generale – di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell’alunno) o di altre problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico (come per es. un disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104). Al riguardo, la legge 53/2003 e la legge 170/2010 costituiscono norme primarie di riferimento cui ispirarsi per le iniziative da intraprendere anche con questi casi.
6 – CERTIFICAZIONI. Per i genitori sussiste l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA. La certificazione attestante diagnosi di D.S.A. deve essere redatta secondo le Linee Guida Regionali su modulistica conforme alla normativa regionale. Detta certificazione, se non in presenza di altre condizioni cliniche associate, non suffraga, di per sé, la domanda di sostegno didattico, come specificato dalla L. 170/2010 e da successivo D.M. n° 5669/2011, ma prevede la necessaria attivazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative secondo le modalità disciplinate dalla normativa.
Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate, è necessario adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti della scuola primaria ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo. Questo al fine di evitare che alunni con BES (già sottoposti ad accertamenti diagnostici nei primi mesi di scuola e in attesa di una certificazione da parte di una struttura pubblica), permangono senza le tutele cui sostanzialmente avrebbero diritto. Si evidenzia pertanto la necessità di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi) adottando comunque un Piano didattico individualizzato e personalizzato, nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono.
7 – RILASCIO CERTIFICAZIONE. REGIONE LOMBARDIA. Per la Lombardia la certificazione di DSA deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica regionale che è allegata alla nota del 28 febbraio 2020. La certificazione può essere rilasciata da un medico specialista in Neuropsichiatria infantile e da uno psicologo. Sul sito https://www.ats-milano.it/portale/Fragilità è possibile reperire la documentazione richiesta e l’elenco aggiornato dei soggetti autorizzati al rilascio della certificazione.
8 – ANNI TERMINALI E CERTIFICAZIONI. Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli Esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo, come previsto all’art.1 dell’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA (R.A. n. 140/2012).
9 – IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP). Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata – le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. Il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale.
10 – PROCEDURA PER L’ADOZIONE DEL PDP. È necessario che l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe – ovvero, nelle scuole primarie, da tutti i componenti del team docenti – dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia.
A titolo esemplificativo, sul sito del MIUR sono pubblicati alcuni modelli di PDP (Cfr.http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dsa).
Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso.
11 – ALTRI BES – AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE. Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana – per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno – è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.). In tal caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.
In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall’art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida.
Si rammenta, infine, che, ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 89/2009, le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzate anche per potenziare l’insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.