1 – CURRICULUM DELLO STUDENTE E PROVE INVALSI (decreto Milleproroghe d.l. 126/2019, convertito dalla l. 20 dicembre 2019, n. 159). I risultati delle prove Invalsi non saranno inseriti nel Curriculum studente. Si fa slittare l’ingresso del curriculum allegato al diploma al 1° settembre 2020. In ogni caso non potrà comunque contenere i risultati delle prove Invalsi, né le eventuali certificazioni sulle competenze di lingua inglese;
2 – COMMISSARI ESTERNI. Di solito a fine gennaio il MIUR comunica le materie oggetto di seconda prova e le materie d’esame assegnate ai membri esterni;
3 – COMMISSARI INTERNI. Si convocano i Consigli di classe e si individuano i membri interni, compresi i docenti con contratto a tempo determinato. I Consigli di Classe non possono designare commissari interni con riferimento agli insegnamenti facoltativi. Il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati. La comunicazione dei commissari interni avviene attraverso inserimento in piattaforma specifica con scadenze indicate da apposita nota del MIUR, indicativamente a fine marzo. La possibilità di nominare su stessa classe di concorso non è esclusa (es. Diritto esterno ed Economia politica interno però meglio evitare); il criterio principale per la nomina dei membri interni è quello secondo il quale quando la prima prova è affidata ad un commissario esterno, la o le discipline oggetto della seconda prova sono affidate a uno o più commissari interni e viceversa; può essere designato come commissario interno anche un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento; nel caso residuale di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i commissari interni sono individuati dal dirigente scolastico tra i docenti, anche di classi non terminali, del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri dirigenti scolastici interessati; porre attenzione alle situazioni di incompatibilità dei componenti la commissione, anche alla luce delle disposizioni normative in materia di prevenzione e di contrasto della corruzione e di prevenzione dei conflitti di interessi. Si deve evitare di nominare commissari interni in situazioni di incompatibilità, con riguardo all’assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Nel verbale del Cdc specificare che i commissari interni dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità. Nel caso in cui il docente titolare di una disciplina affidata a commissario interno sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2019, la nomina di commissario interno sarà affidata al supplente che ha impartito l’insegnamento nel corso dell’anno scolastico. In caso di classi articolate su più indirizzi di studio, o classi con gruppi di studenti che studiano lingue straniere diverse, si nomina un commissario interno per ogni indirizzo o gruppo di studenti. All’interno della commissione tali insegnanti opereranno separatamente, in modo da assicurare sempre l’equilibrio tra la componente esterna e quella interna. La designazione del commissario interno avviene sulla base di precisi criteri che devono essere esplicitati nel verbale, e di conseguenza anche l’eventuale rifiuto deve essere motivato. L’art. 1, co. 4, del d.m. n. 183 del 2019 prevede che la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientri tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti. I docenti che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992 hanno invece facoltà di accettare o meno la designazione. Nell’ipotesi che venga esercitata tale facoltà da parte di docenti titolari di materie oggetto della prima o della seconda prova scritta, il DS designa docenti di uguale insegnamento tra docenti appartenenti allo stesso istituto. I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere designati commissari interni. Qualora vengano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi vengono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione agli esami, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario o presidente. Nelle classi EsaBac o Esabac techno, è assicurata oltre alla presenza del commissario esterno competente per la disciplina “lingua e letteratura francese”, la presenza, come commissario interno, del docente di storia, qualora la disciplina non risulti assegnata a commissari esterni;
4 – DOCUMENTO DI CLASSE. Entro il 15 maggio il Cdc approva il Documento di classe;
5 – SCRUTINI FINALI, AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO E ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO. Le operazioni di ammissione all’esame di Stato devono tener conto delle disposizioni normative che regolano la valutazione intermedia e finale degli alunni contenute nel d. lgs. 62/2017 per il primo ciclo e d.p.r. 122/2009 per il secondo ciclo. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal DS o da suo delegato. Il delegato del DS deve appartenere al consiglio di classe che effettua le operazioni di scrutinio. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe. Nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato (siano affidati) nel corso dell’anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente. Per l’insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae (non si esprime una valutazione, d. lgs 16 aprile 1994, n.297). La valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. Nello scrutinio finale, nel caso di deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica o di attività alternative, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale e pertanto viene sottratto dal numero dei voti validi. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell’anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale. In occasione degli scrutini finali, il Consiglio di classe determina il credito scolastico (massimo 40 punti: 12 per la terza classe, 13 per la quarta; 15 per la quinta classe, secondo la nuova tabella entrata in vigore dall’a.s. 2018/19; per gli aa.ss. 18/19 e 19/20 è necessario procedere alla conversione dei crediti relativi al penultimo e al terzultimo anno attribuiti in base alla tabella precedente);
6 – REQUISITI DI AMMISSIONE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI:
- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale obbligatorio, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti. Il superamento del limite massimo di assenze consentito (25% del monte ore annuo) non determina automaticamente la non ammissione, soprattutto nel caso di profitto sufficiente in quasi tutte le discipline. Nel rispetto della relativa delibera del collegio dei docenti, il Cdc può ammettere all’esame di Stato uno studente che abbia superato il limite massimo di assenze consentite, in casi eccezionali, congruamente documentati (es. motivi di salute), purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’ esame di Stato;
- votazione non inferiore a 6 decimi in ciascuna disciplina (con possibilità di ammissione motivata anche in presenza di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina);
- partecipazione alle prove INVALSI nell’ultimo anno di corso, svolgimento del monte ore complessivo previsto per le attività di alternanza scuola – lavoro.
7 – REQUISITI DI AMMISSIONE PER I CANDIDATI ESTERNI:
- idoneità alla classe quinta;
- partecipazione alle prove INVALSI presso la scuola in cui sosterranno l’esame;
- svolgimento di attività assimilabili all’alternanza scuola – lavoro, da definire con apposito decreto del MIUR.
8 – MATERIALE PER COMMISSIONI. Ogni scuola prepara il materiale che verrà utilizzato da ogni Commissione;
9 – RESPONSABILE DEL PLICO. Ogni scuola deve individuare il Responsabile del plico: DS o uno dei collaboratori, se DS impegnato negli Esami di Stato;
10 – INSEDIAMENTO DELLE COMMISSIONI. Assegnazione aule alla Commissione (una + una per ogni classe) e consegna scatole e chiavi. I membri della commissione consegnano le nomine in segreteria che deve restituirle protocollate. I membri esterni consegnano anche la dichiarazione per il compenso. Il Presidente consegna il calendario che viene pubblicato; il Presidente di ogni commissione procede con l’appello: se è assente un commissario esterno, si avvisa l’Ufficio scolastico; se è assente un commissario interno, provvede il DS;
11 – PROVE D’ESAME E PUNTEGGIO.
Credito scolastico massimo 40 punti.
Prima prova scritta massimo 20 punti.
Seconda prova scritta massimo 20 punti.
Colloquio massimo 20 punti.
L’Esame di Stato è costituito da:
- Prima prova scritta (Italiano)
- Seconda prova scritta
- Colloquio orale
PROVE SCRITTE. La mattina delle prove il MIUR comunica la chiave (password) per accedere al plico telematico. Il Responsabile del plico accede al Plico telematico, che contiene le due prove scritte, lo salva e lo stampa. Il Presidente o il Vicepresidente della Commissione, se il Presidente è impegnato in un’altra scuola, si reca in segreteria con due studenti, riceve il plico e provvede a fare le fotocopie. Dopo lo svolgimento delle due prove scritte, la Commissione provvede alla correzione e alla valutazione delle stesse.
12 – PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLE PROVE SCRITTE. Pubblicazione dei risultati almeno due giorni prima dell’inizio dei colloqui, escludendo la domenica (ad esempio se la pubblicazione avviene di sabato, i colloqui potranno iniziare martedì);
13 – CLIL E DNL. In generale l’accertamento del profitto nelle discipline non linguistiche veicolate in lingua straniera dovrà, in sede di esame, mettere gli studenti in condizione di valorizzare il lavoro svolto durante l’anno scolastico. Tuttavia, qualora la DNL veicolata in lingua straniera costituisca materia oggetto di seconda prova scritta, stante il carattere nazionale di tale prova, essa non potrà essere svolta in lingua straniera. Invece, la DNL veicolata in lingua straniera costituirà oggetto d’esame. La scelta della tipologia e dei contenuti da parte della Commissione terrà conto della modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera tramite metodologia CLIL è stato attivato, secondo le risultanze del documento del Consiglio di classe di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 n. 323.
CLIL E PROVA ORALE: Per la disciplina non linguistica, il cui insegnamento sia stato effettuato con la metodologia CLIL, il colloquio potrà accertare anche in lingua straniera le competenze disciplinari acquisite, qualora il relativo docente venga a far parte della Commissione di esame in qualità di membro interno.
14 – COLLOQUIO ORALE. Quattro fasi: materiale proposto dalla Commissione, esposizione dell’esperienze di PCTO, discussione su temi di Cittadinanza e Costituzione, analisi delle prove scritte.
15 – ADEMPIMENTI FINALI. Le commissioni preparano i pacchi e li consegnano al DS o ad un suo collaboratore.