ESAME DI STATO – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

ESAME DI STATO I CICLO – PROCEDURA (D. LGS. 62/2017 E DPR 122/2009)

ADEMPIMENTI PRELIMINARI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO PRIMO CICLO (D. lgs 62/2017 e D.M. 741/2017). Prendere in considerazione:

  • delibera del Collegio e inserimento nel PTOF dei Criteri di valutazione degli apprendimenti con esplicita indicazione dei criteri per la delibera di non ammissione;
  • delibera del Collegio e inserimento nel PTOF dei criteri per l’attribuzione della valutazione del comportamento;
  • delibera del Collegio e inserimento nel PTOF dei Criteri per le deroghe motivate al monte ore minimo che dovranno essere utilizzate dai consigli di classe durante lo scrutinio;
  • delibera dei Criteri per l’attribuzione del voto unico di ammissione, con particolare riferimento agli elementi a che concorrono alla definizione del voto unico e alla corrispondenza tra il giudizio complessivo sul percorso triennale e il voto unico di ammissione;
  • comunicazione alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado del numero minimo di ore di lezione necessarie alla validità dell’anno scolastico;
  • comunicazione alle famiglie dell’andamento didattico e risultati di apprendimento.

1 – SCRUTINI FINALI E AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO. Le operazioni di ammissione all’esame di Stato devono tener conto delle disposizioni normative che regolano la valutazione intermedia e finale degli alunni contenute nel d. lgs. 62/2017 per il primo ciclo e d.p.r. 122/2009 per il secondo ciclo. E’ obbligatorio per i dirigenti scolastici del primo ciclo presiedere la commissione d’esame nella propria scuola. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe. Nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato (siano affidati) nel corso dell’anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente. Per l’insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae (non si esprime una valutazione, d. lgs 16 aprile 1994, n.297). La valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. Secondo l’interpretazione prevalente, il docente IRC e il docente di attività alternative non possono partecipare all’esame. Nello scrutinio finale, nel caso di deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica o di attività alternative, se determinante ai fini della non ammissione, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale e pertanto viene sottratto dal numero dei voti validi. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non validità dell’anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale. Il Consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all’esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame.

2 – REQUISITI DI AMMISSIONE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI (D.M. 741/2017):

  • aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti. Il superamento del limite massimo di assenze consentito (25% del monte ore annuo) non determina automaticamente la non ammissione, soprattutto nel caso di profitto sufficiente in quasi tutte le discipline. Nel rispetto della relativa delibera del Collegio dei docenti, il Cdc può ammettere all’esame di Stato uno studente che abbia superato il limite massimo di assenze consentite, in casi eccezionali, congruamente documentati (es. motivi di salute), purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione;
  • non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’ esame di Stato;
  • aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi;
  • nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell’alunna o dell’alunno all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

3 – REQUISITI DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI PRIVATISTI:

  • aver presentato la domanda entro il 20 marzo alla scuola presso cui si vuole sostenere l’esame;
  • non frequentare una scuola statale o paritaria nell’anno in corso o essersi ritirati entro il 15 marzo;
  • studenti che hanno compiuto, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l’esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
  • i candidati che abbiano conseguito l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio, indipendentemente dall’età (art. 10 D. lgs 62/2017).