ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA ED ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

1 – NORMATIVA. Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215, come modificata dall’Ordinanza Ministeriale 24 giugno 1996, n. 293 e dall’Ordinanza Ministeriale 17 giugno 1998, n. 277. Elezioni dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli di classe e di interclasse previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, dei consigli di intersezione delle scuole materne, istituiti in via amministrativa con la circolare ministeriale del 2 ottobre 1986, n. 270. Restano escluse dalle presenti disposizioni le modalità di elezione della giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, del comitato per la valutazione del servizio previsto dall’art. 4, comma 2, lett. i) del citato decreto del Presidente della Repubblica e dei docenti, di cui al richiamato art. 4, comma 2, lett. g), relativamente ai quali la presente ordinanza si limita a dettare disposizioni generali. Le modalità per l’elezione di tali organi restano devolute all’organo collegiale di cui gli stessi sono espressione. Relativamente alla elezione del comitato per la valutazione del servizio e dei docenti collaboratori le elezioni hanno luogo entro il 20º giorno dall’inizio delle lezioni. Le presenti norme non si applicano alle scuole non statali, anche se gestite da Comuni, Province o Regioni ed anche se parificate, pareggiate o legalmente riconosciute.

2 – INDIZIONI DELLE ELEZIONI. Il Dirigente scolastico indice le elezioni con apposita circolare, in base alla circolare annuale del MIUR che fissa la data delle votazioni.

3 – ORARI. Le operazioni di voto si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 21 e 22 della presente ordinanza.

4 – COMPONENTI SCOLASTICHE CHE HANNO DIRITTO ALLA RAPPRESENTANZA. Le componenti scolastiche che hanno diritto alla rappresentanza negli organi collegiali a livello di circolo o d’istituto, sono costituite dai docenti in servizio presso la scuola o l’Istituto, dai genitori degli alunni, dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, anche dagli alunni. Tali componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo nei modi previsti dai successivi articoli della presente ordinanza. Non è richiesto il possesso della cittadinanza italiana.

4 – IL DS NON PARTECIPA ALLE VOTAZIONI. Il DS, quale presidente del collegio dei docenti, partecipa alle riunioni nelle quali il collegio dei docenti procede all’elezione, nel proprio seno, del comitato per la valutazione del servizio, ma senza diritto di voto.

5 – AGGREGAZIONE DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE. Nei casi di aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore, anche di diverso ordine e tipo, e di sezioni staccate e/o sedi coordinate, viene costituito un unico collegio dei docenti articolato in tante sezioni quanto sono le scuole presenti nella nuova istituzione. Il collegio dei docenti plenario elegge, altresì, il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti assicurando, per quanto possibile, la rappresentanza dei docenti appartenenti alle differenziate tipologie scolastiche della aggregazione. Il collegio dei docenti plenario esercita anche tutte le altre competenze in materia elettorale, in particolare quelle per la composizione della Commissione elettorale fino alla costituzione del consiglio d’istituto.

6 – COMPOSIZIONE DEI VARI ORGANI.

Il Consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 membri, così suddivisi:

– n. 6 rappresentanti del personale insegnante;

– n. 6 rappresentanti dei genitori degli alunni;

– n. 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

– il Dirigente scolastico.

Il Consiglio di circolo o istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 membri, così suddivisi:

– n. 8 rappresentanti del personale insegnante;

– n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;

– n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

– il Dirigente scolastico.

Negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado e artistica i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti a tre negli istituti con popolazione scolastica fino a 500 alunni e a quattro negli istituti con popolazione scolastica superiore a 500 alunni; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio rispettivamente 3 e 4 rappresentanti, eletti dagli studenti.

II Consiglio di classe, di interclasse, di intersezione

Il Consiglio di interclasse nelle scuole elementari, il consiglio di intersezione nelle scuole materne e il consiglio di classe negli istituti secondari e artistici sono rispettivamente composti da tutti i docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e materna e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto nel comma successivo. Fanno parte altresì del consiglio di interclasse o di intersezione o di classe e sono eletti secondo le modalità previste dal primo comma dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416:

a) nella scuola elementare e nella scuola materna, per ciascuna delle classi o sezioni interessate, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;

b) nella scuola media, quattro rappresentanti dei genitori, eletti come sopra;

c) nella scuola secondaria di secondo grado e artistica, due rappresentanti dei genitori, eletti come sopra e due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;

d) nei corsi per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti. In tali classi non è rappresentata la componente genitori;

e) nei consigli di classe dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori sono chiamati a far parte due rappresentanti dei frequentanti eletti dagli studenti di ciascun corso.

7 – CASI PARTICOLARI. Nei casi in cui il numero degli elettori di un qualsiasi organo collegiale sia inferiore o pari al numero dei posti da coprire, tutti gli elettori fanno parte di diritto dell’organo collegiale di cui trattasi, ed i posti eventualmente non attribuiti rimangono scoperti. Nei casi in cui il numero degli elettori sia superiore di una sola unità rispetto al numero dei posti da coprire si procede per sorteggio.

8 – COSTITUZIONE DEGLI ORGANI. Gli organi collegiali sono validamente costituiti anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

9 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DEI GENITORI DEGLI ALUNNI

I genitori degli alunni partecipano all’elezione:

– di un rappresentante per ogni classe nel consiglio d’interclasse dei circoli didattici;

– di un rappresentante, per ogni sezione, nel consiglio di intersezione nelle scuole materne;

– di quattro rappresentanti nei consigli di classe della scuola media;

– di due rappresentanti nei consigli di classe degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica;

– di sei o otto rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio di circolo e nel consiglio di istituto delle scuole medie;

– di tre o quattro rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio d’istituto degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.

Nei corsi serali per lavoratori studenti è esclusa la rappresentanza dei genitori nei consigli di classe.

All’elezione dei rappresentanti nei consigli di interclasse, di intersezione e di classe partecipano solo i genitori degli alunni iscritti alle classi interessate all’elezione dei rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto i genitori di tutti gli alunni iscritti al circolo o istituto. L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci. Non spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

10 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DEGLI ALUNNI

Gli alunni partecipano all’elezione:

– di due rappresentanti nei consigli di classe degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica;

– di tre rappresentanti nei consigli di classe dei corsi serali per lavoratori studenti;

– di tre o quattro rappresentanti nel consiglio di istituto degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni e nelle scuole con oltre 500 alunni.

All’elezione dei rappresentanti nei consigli di classe partecipano solo gli alunni iscritti alle classi interessate; all’elezione dei rappresentanti nel consiglio d’istituto tutti gli alunni iscritti all’istituto ivi compresi gli alunni che frequentano i corsi integrativi previsti dall’art. 18. L’elettorato attivo e passivo compete agli alunni qualunque sia la loro età.

11 – Elettorato attivo e passivo del personale docente

Il personale docente delle scuole statali partecipa all’elezione di:

– sei oppure otto rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o nelle scuole con oltre 500 alunni, nel consiglio di circolo o di istituto;

– due o quattro rappresentanti come membri effettivi e uno o due rappresentanti come membri supplenti a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti, nel comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.

Ai fini della determinazione del numero dei componenti del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti (due o quattro) si tiene conto soltanto del numero dei docenti che hanno diritto ad esercitare l’elettorato. I docenti non di ruolo con supplenza annuale e i docenti non di ruolo incaricati annuali nei corsi integrativi previsti dall’art. 18 hanno diritto all’elettorato attivo e passivo per gli organi collegiali di circolo e di istituto di qualsiasi durata. Nel caso di supplenza annuale conferita dal DS ai sensi dell’art. 15, 3° comma, della legge 20-5-1982, n. 270, il docente può esercitare l’elettorato attivo e passivo solo se la supplenza riguardi un posto vacante e dia diritto alla retribuzione estiva. Inoltre sono da considerare supplenze annuali a tutti gli effetti quelle conferite dal DS ai sensi dell’art. 8, comma 6, del decreto-legge 9-11-1989, n. 357, convertito dalla legge 27-12-1989, n. 417. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. Spetta, altresì, l’elettorato attivo e passivo ai docenti dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori. I docenti in servizio in più circoli o istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi collegiali di tutti i circoli o istituti in cui prestano servizio. I docenti in assegnazione provvisoria esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione di tutti gli organi collegiali del circolo o istituto in cui prestano servizio. Il docente incaricato di presidenza sostituisce il DS anche negli organi collegiali; egli non può esercitare, pertanto, l’elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti dei docenti negli organi collegiali.

12 – ASSENZA DAL SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE. Il personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita di norma l’elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola. Il personale docente che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni può esercitare l’elettorato attivo e passivo solamente per il consiglio di circolo o di istituto.

Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l’espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo o passivo per l’elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto. Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.

13 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO. Il personale A.T.A. partecipa all’elezione di uno o due rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio di circolo o di istituto. L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. nel consiglio di circolo o di istituto spetta al personale appartenente alle suddette categorie sia di ruolo sia non di ruolo supplente annuale. Il personale A.T.A. degli enti locali che presta servizio presso le scuole statali esercita l’elettorato attivo e passivo alle condizioni e nei limiti stabiliti per il corrispondente personale dello Stato.

14 – ASSENZE DAL SERVIZIO DEL PERSONALE A.T.A. Il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l’elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola.

Il personale A.T.A. che non presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l’espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo perde il diritto di elettorato attivo o passivo per l’elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto. Perde altresì il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia.

15 – INCOMPATIBILITÀ E CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ. Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si trovi sospeso cautelarmente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare in alcun caso l’elettorato attivo e passivo. Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano. Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze. Tuttavia il candidato eletto in più consigli di circolo e di istituto anche se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli. I docenti in ogni caso devono rinunciare all’eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di interclasse e di classe e ai consigli di intersezione. Il docente con incarico di presidenza sostituisce il DS anche negli organi collegiali; egli non può esercitare, pertanto, l’elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti dei docenti negli organi collegiali. Il docente eletto nel consiglio di istituto decade dalla carica qualora sia successivamente nominato preside incaricato. In sede di emanazione del decreto di nomina, il DS, qualora rilevi, di ufficio o su segnalazione, la sussistenza di tali incompatibilità, invita l’interessato ad optare per una delle due rappresentanze.

16 – SCUOLA PRIMARIA. Fino a quando non saranno istituite le direzioni didattiche di scuola materna statale, si osservano le seguenti modalità di applicazione dell’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 416: ai genitori degli alunni delle scuole materne spetta l’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori del consiglio del circolo in cui dette scuole funzionano; al personale ausiliario delle scuole materne medesime spetta l’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nel consiglio di circolo; Il collegio dei docenti di scuola materna e il comitato per la valutazione del servizio vengono costituiti presso la direzione didattica della scuola elementare del circolo di appartenenza ed i docenti eleggono i collaboratori del direttore didattico per le scuole materne medesime. Gli insegnanti della scuola materna partecipano alle elezioni del consiglio di circolo. Ai rappresentanti del predetto personale sono riservati uno o due seggi da attribuire al personale insegnante a seconda che i componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 14 o 19. L’elezione dei rappresentanti degli insegnanti di scuola materna nel consiglio di circolo avviene con le seguenti modalità: nel caso di un solo rappresentante, quando vi siano non più di due insegnanti in servizio, si procede per sorteggio; quando vi sia un solo insegnante in servizio, questi fa parte di diritto del consiglio di circolo; nel caso di due rappresentanti, quando vi siano tre insegnanti in servizio, si procede per sorteggio; quando vi siano non più di due insegnanti in servizio, questi fanno parte di diritto del consiglio di circolo e, se l’insegnante in servizio sia uno solo il posto non attribuibile va in aumento ai posti spettanti ai rappresentanti degli insegnanti elementari del circolo. Negli altri casi i rappresentanti degli insegnanti di scuola materna sono eletti secondo le procedure comuni per l’elezione dei rappresentanti nei consigli di circolo.

Per la costituzione del comitato per la valutazione del servizio si osservano le disposizioni che seguono: quando gli insegnanti in servizio siano tre, l’organo è regolarmente costituito e i tre insegnanti ne fanno parte di diritto; quando gli insegnanti in servizio siano in numero inferiore a tre, l’organo non si costituisce e la valutazione degli insegnanti è affidata al comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti elementari costituito nel circolo didattico al quale le sezioni di scuola materna sono annesse. Negli altri casi il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti si costituisce secondo le comuni procedure.

Per quanto riguarda l’elezione delle rappresentanze dei genitori nel consiglio di intersezione si applica la procedura semplificata di cui ai successivi artt. 21 e 22.

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L’ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI

17 – ASSEMBLEE DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI IN FUNZIONE ELETTORALE. Entro il 31 ottobre di ogni anno il DS convoca per ciascuna classe – o per ciascuna sezione (scuole materne) – l’assemblea dei genitori e nelle scuole secondarie di secondo grado e artistiche, separatamente quella degli studenti. La data di convocazione di ciascuna delle assemblee è stabilita dal Consiglio di circolo o di istituto in giorno non festivo e, per la componente dei genitori, comunque al di fuori dell’orario delle lezioni. La convocazione è soggetta a preavviso scritto di almeno 8 giorni. L’atto di convocazione delle assemblee deve indicare:

a) l’orario di apertura dei lavori dell’assemblea, che dura il tempo necessario all’ascolto e alla discussione della programmazione didattico-educativa annuale del DS o del docente delegato, e all’esame dei primi problemi della classe;

b) le modalità di votazione, quelle di costituzione del seggio e l’orario di apertura e chiusura del medesimo, saranno fissate dal Consiglio di circolo o di istituto possibilmente in modo che per i genitori le operazioni di votazione inizino in orario tale da favorire la massima affluenza degli stessi e si svolgano in non meno di due ore e senza soluzione di continuità rispetto all’assemblea che si conclude con l’inizio delle operazioni elettorali predette.

18 – PROCEDURA SEMPLIFICATA DI ELEZIONE. L’assemblea procede alla elezione dei rappresentanti di interclasse, di classe e di intersezione rispettivamente della componente genitori e, nelle scuole secondarie di secondo grado e artistiche di quella studentesca. In occasione delle assemblee per eleggere i rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe, la componente studentesca elegge anche i propri rappresentanti nel consiglio di istituto delle scuole secondarie di secondo grado e artistiche. In tal caso si adotta il consueto sistema delle liste contrapposte di cui all’art. 20 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416. Le liste predette sono presentate dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni.

In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell’assemblea, deve essere costituito un seggio elettorale onde facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti. Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di istituto sarà invece la Commissione elettorale dell’istituto stesso a provvedere alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza, nonché alla proclamazione degli eletti.

Limitatamente alla sola elezione dei rappresentanti dei genitori, nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l’assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale.

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno. Nell’ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini dell’elezione dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.

Questa procedura elettorale semplificata non si applica alle elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di istituto in occasione del rinnovo triennale di tutte le componenti.

PROCEDURA ORDINARIA PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO E DI ISTITUTO

19 – COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE DI CIRCOLO O D’ISTITUTO. Presso ciascun circolo didattico ed istituto statale di istruzione secondaria ed artistica, con esclusione dei Conservatori di musica e delle Accademie di Belle Arti e di danza, è costituita la Commissione elettorale di circolo o di istituto. La Commissione elettorale di circolo e di istituto nominata dal DS è composta di cinque membri designati dal Consiglio di circolo o di istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo stesso od istituto. Negli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all’istituto. Il DS può costituire o rinnovare le commissioni elettorali a prescindere dalle designazioni di competenza dei consigli di circolo, di istituto, se gli organi predetti regolarmente invitati non procedono alle designazioni medesime. La Commissione è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente. La Commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (non oltre il 60° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello). La Commissione elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti.

Tutte le decisioni della Commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente. La Commissione elettorale di circolo o di istituto dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo. Le commissioni elettorali di circolo e di istituto scadute, possono, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare ad operare fino alla costituzione e all’insediamento delle nuove commissioni elettorali. Il DS, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire le commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto tendendo nei limiti del possibile ad assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono le commissioni stesse. Le commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte le componenti. I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.

20 – CONSIGLIO DI CIRCOLO O DI ISTITUTO NEI CIRCOLI O NELLE SCUOLE DI NUOVA ISTITUZIONE. Nei circoli e nelle scuole che incominciano a funzionare per la prima volta in un determinato anno scolastico, il Dirigente dell’UST nomina, sentito il consiglio scolastico provinciale, un commissario straordinario e attiva contemporaneamente le procedure relative alla elezione del consiglio di circolo o di istituto. Le elezioni devono avere luogo alla data fissata dal Ministro della pubblica istruzione con propria ordinanza. Fino alla costituzione del consiglio di circolo o d’istituto, la Commissione elettorale di circolo o d’istituto – nominata dal DS – è presieduta dallo stesso o da un docente da lui scelto tra i docenti eletti, ed è composta da cinque membri, scelti dal collegio dei docenti: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto designati dal collegio dei docenti, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo stesso od istituto. Negli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all’istituto.

21 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEGLI ELETTORI. Il DS è tenuto a comunicare alla Commissione elettorale di circolo o istituto entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (entro il 50° nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) i nominativi dei docenti, degli alunni (solo per le scuole secondarie di II grado), del personale A.T.A. e dei genitori degli alunni. E’ cura di chi fa le veci dei genitori documentare la propria qualità. La Commissione elettorale sulla base di tali comunicazioni forma ed aggiorna gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori distinti come segue:

1) elenco dei docenti di ruolo e dei supplenti in servizio nella scuola;

2) elenco dei genitori (o di chi ne fa le veci) degli alunni iscritti alla scuola;

3) elenco degli alunni della scuola (nelle scuole secondarie di 2° grado e artistiche e nei corsi serali per lavoratori studenti);

4) elenco del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola compreso il corrispondente personale dipendente dagli enti locali.

Gli elenchi degli elettori sono compilati, distintamente per ogni seggio elettorale, in ordine alfabetico. Gli elenchi sono depositati presso la segreteria del circolo o istituto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui il deposito avviene, mediante avviso da affliggere all’albo dei predetti circoli o istituti. Gli elenchi debbono essere depositati non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (non oltre il 40° in caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello). Gli elenchi debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone che vi sono iscritte. I requisiti per l’inclusione negli elenchi debbono essere posseduti alla data di indizione delle elezioni. I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso circolo o istituto votano una sola volta per il consiglio di circolo o istituto. A tal fine – nell’ipotesi di mancata comunicazione da parte degli interessati – la Commissione elettorale deve indicare il seggio nel quale i genitori votano per le predette elezioni. Nella ripartizione degli elettori tra i diversi seggi elettorali è necessario assicurare, in ogni caso, la segretezza del voto, evitando, comunque, che vi sia un solo elettore di una data categoria assegnato al seggio.

22 – RICORSI CONTRO L’ERRONEA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI. Avverso l’erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla Commissione elettorale di circolo o di istituto, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all’albo dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi. La Commissione decide entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall’interessato e di quella acquisita d’ufficio. Gli elenchi definitivi sono rimessi, all’atto del loro insediamento, ai seggi elettorali, i quali sono tenuti a darne visione a chiunque ne faccia richiesta. Dell’invio degli elenchi ai seggi elettorali la Commissione elettorale dà informazione immediata mediante avviso pubblicato all’albo.

23 – TRASFERIMENTO, ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEL PERSONALE DOCENTE E DEL PERSONALE A.T.A. SUCCESSIVAMENTE ALLA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ELETTORI. Il personale docente e il personale A.T.A. trasferito o assegnato provvisoriamente ad altra sede dopo la formazione degli elenchi deve presentare entro 5 giorni istanza di rettifica in carta semplice alla Commissione elettorale del circolo o istituto di provenienza. Qualora il trasferimento o l’assegnazione provvisoria siano disposti successivamente alla formazione degli elenchi definitivi gli interessati devono ugualmente presentare istanza alla Commissione elettorale che decide entro il giorno precedente a quello fissato per le elezioni. Nell’ipotesi di cui al comma precedente la Commissione elettorale, esaminata la documentazione presentata dall’interessato e fatti sommari accertamenti d’ufficio, rilascia un certificato succintamente motivato ed indicante le generalità dell’elettore, la sede presso cui lo stesso deve votare, l’elenco degli elettori in cui il predetto è impropriamente inserito. L’elettore rilascia sotto la propria responsabilità alla Commissione elettorale una dichiarazione scritta di votare esclusivamente nella sede indicata nel certificato. La Commissione elettorale comunica tempestivamente il rilascio del certificato di cui al comma 3 al presidente del seggio della sede nei cui elenchi è impropriamente inserito l’elettore ed al presidente del seggio della sede presso cui il predetto ha diritto di votare. L’elettore vota nella nuova sede indicata nel certificato dietro presentazione del medesimo che viene allegato all’elenco a cui appartiene l’elettore. Di ciò viene fatta menzione nel verbale di svolgimento delle elezioni.

24 – FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell’eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso Consiglio di circolo o di istituto. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso Consiglio di circolo o di istituto, ne può presentarne alcuna. Le liste possono contenere anche un solo nominativo.

Per la formazione delle liste dei candidati ai fini del rinnovo del Consiglio di istituto nelle istituzioni scolastiche aggregate, il Collegio dei docenti plenario elegge i membri di sua competenza, assicurando, per quanto possibile, la rappresentanza dei docenti appartenenti alle differenziate tipologie scolastiche della aggregazione.

25 – AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI CANDIDATI E DEI PRESENTATORI DELLE LISTE. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal DS o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.  L’autenticazione può essere effettuata anche se l’interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l’identità del soggetto sia nota all’organo che procede all’autenticazione. L’autenticazione delle firme dei presentatori dalle liste e di quelle dei candidati accettanti, è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera – da allegare alle liste stesse -, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste. Nel certificato predetto devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente. Gli estremi di quest’ultimo documento devono essere indicati, anche nel caso in cui l’autenticazione sia fatta.

26 – PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI. Ciascuna lista può essere presentata:

a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;

b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);

c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200.

Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla competente Commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello le liste debbono essere presentate dalle ore 9 del 38° giorno e non oltre le ore 12 del 28° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni).

I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate. Infatti, in caso di irregolarità, la Commissione elettorale ne danno comunicazione mediante affissione all’albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall’affissione della comunicazione: il termine per la regolarizzazione non può, in ogni caso, superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste.

27 – ESPOSIZIONE E VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DELLE LISTE. Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12,00 la Commissione elettorale di circolo o istituto cura l’affissione all’albo delle liste dei candidati. La Commissione elettorale di circolo o di istituto verifica che:

a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori e che gli stessi appartengano alle categorie cui si riferisce la lista e che siano debitamente autenticate le firme dei presentatori;

b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, e che le loro firme siano debitamente autenticate, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti.

Detta Commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Essa non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza.

Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto e nell’eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, le commissioni elettorali ne danno comunicazione mediante affissione all’albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall’affissione della comunicazione: il termine per la regolarizzazione non può, in ogni caso, superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste.

Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste, con affissione all’albo. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione all’albo, con ricorso al USP. I ricorsi sono decisi entro i successivi due giorni. Le liste definitive dei candidati sono affisse all’albo e sono inviate ai seggi elettorali all’atto del loro insediamento.

28 – PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI.

  1. L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal MIUR per le rispettive categorie da rappresentare.
  2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (dal 30° al 2° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l’affissione degli scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.
  3. Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al DS entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
  4. Per le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di circolo o di istituto, è consentito di tenere fuori dell’orario di servizio riunioni negli edifici scolastici. Dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie categorie da rappresentare negli organi collegiali stessi. Per tali riunioni gli studenti possono chiedere lo svolgimento dell’assemblea di istituto nelle ore di lezione.
  5. Il DS stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell’ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.

29 – PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE. Le schede per l’espressione del voto, debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza in ogni seggio. Il DS provvede a fornire ai seggi operanti presso i rispettivi circoli o istituti i fogli necessari per il funzionamento dei seggi stessi, all’atto del loro insediamento. Il presidente del seggio appone, mediante appositi timbri che le scuole ed istituti sono tenuti a fornire, su ambedue le facce dei fogli la seguente dicitura: “Elezioni del consiglio di circolo o istituto”.

I presidenti dei seggi curano, poi, che i fogli siano ripartiti in tanti ulteriori gruppi quante sono le categorie di elettori, apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni gruppo, mediante altri appositi timbri, la dicitura indicante le categorie predette, esempio: “Genitori”, “Alunni”, “Docenti”, “Personale A.T.A.”.

Tutte le schede debbono, infine, recare l’indicazione del seggio e nella faccia interna del numero romano di ciascuna lista elettorale e debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati. L’allegato mod. A dell’ordinanza ministeriale contiene un fac-simile di scheda. Nelle schede elettorali, di colore bianco, accanto al motto che contraddistingue ciascuna lista, debbono essere prestampati i nominativi dei candidati.

30 – COSTITUZIONE E SEDE DEI SEGGI ELETTORALI. Per ogni sede di circolo o di istituto, per ogni plesso, per ogni sezione staccata o sede coordinata o succursale deve essere costituito almeno un seggio, a prescindere dal numero degli alunni. Qualora nella sede del circolo o dell’istituto, nel plesso, nella sezione staccata o sede coordinata, vi siano più di trecento alunni si costituiscono altri seggi in ragione di uno ogni trecento alunni, salvo quanto disposto dal comma successivo. I seggi possono tuttavia essere costituiti anche per un numero di alunni superiore a trecento qualora ciò sia richiesto da esigenze organizzative, purché venga assicurata la massima facilità di espressione del voto. Il DS comunica le sedi dei seggi elettorali alla Commissione elettorale di istituto o circolo entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, al fine della formazione degli elenchi degli elettori di cui all’art. 27 (nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello detta comunicazione deve essere effettuata entro il 50° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni).

31 – COMPOSIZIONE E NOMINA DEI SEGGI ELETTORALI. Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede. Il DS, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire seggi elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto dal comma precedente, cercando nei limiti del possibile di assicurare la rappresentanza delle varie categorie interessate. I seggi elettorali sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di elettorato. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal DS su designazione della Commissione elettorale di circolo o d’istituto. I seggi sono nominati in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.

32 – ESONERI, GRATUITÀ DELLA FUNZIONE, RECUPERI DEL RIPOSO FESTIVO NON GODUTO. Il personale della scuola nominato membro di Commissione elettorale o di seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’espletamento delle relative funzioni. Le funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico. Il riposo festivo non goduto è compensato con l’esonero dal servizio in un giorno feriale nell’ambito della settimana immediatamente successiva.

33 – MODALITÀ DELLE VOTAZIONI. Le votazioni si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30. Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi. Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio. Il riconoscimento dell’elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio. Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato alle votazioni. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio devono essere disposti dei tavoli, sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere; nello spazio riservato alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando in ogni caso la segretezza del voto. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di 1 o 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3, potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda. Non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, esercitano il diritto elettorale con l’aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l’uno o l’altro esercitino il diritto di voto presso la stessa scuola. Tale evenienza viene fatta constatare succintamente nel verbale. Alle ore otto del giorno in cui sono indette le votazioni il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori. Se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutatore più anziano di età presente, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori.  Quando non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti. Delle operazioni di votazione viene redatto – in duplice originale – processo verbale, che è sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori.

34 – RAPPRESENTANTI DI LISTA. Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della Commissione elettorale di circolo o di istituto e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la Commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento.

35 – VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEI SEGGI ELETTORALI. Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

36 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale secondo il mod. B allegato all’OM, in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori. Da detto processo verbale debbono risultare i seguenti dati:

a) numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;

b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;

c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.

37 – ESPRESSIONI ANOMALE DEL VOTO. Se l’elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze. Se l’elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.

Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.

Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.

Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell’elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all’annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell’elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l’elettore stesso.

38 – DEPOSITO DEI VERBALI. Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso il circolo didattico o l’istituto in cui ha operato il seggio. L’altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l’elezione a cui si riferiscono gli atti (es.: “elezione del consiglio di circolo o di istituto”) va rimesso subito al seggio (vedi punto 38) che è competente a procedere all’attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti.

39 – ATTRIBUZIONE DEI POSTI. Le operazioni ai fini dell’attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1. Detto seggio è integrato al momento dell’espletamento delle operazioni previste dal presente articolo da altri due membri scelti dal DS tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola. La nomina dei membri aggregati deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della data fissata per la votazione. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio n. 1, riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Quindi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.

Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 … sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest’ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti.  Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l’ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

Ai fini dell’attribuzione del posto riservato a ciascuna delle componenti docenti, genitori e alunni delle scuole secondarie di 2° grado confluite per aggregazione in una nuova istituzione scolastica, qualora al termine delle operazioni di assegnazione dei posti non risulti eletto alcun candidato appartenente a una o più di dette scuole, si individua, per ciascuna delle componenti in questione, la lista comprendente candidati appartenenti alle scuole medesime che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Nell’ambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente alla scuola in questione che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, in sostituzione del candidato della medesima lista con il minor numero di preferenze che avrebbe avuto diritto all’elezione in mancanza di riserva. Qualora la lista comprendente il candidato da proclamare eletto per effetto della riserva non abbia conseguito alcun posto, viene tolto un posto alla lista, non comprendente candidati riservatari, che ne ha conseguito il maggior numero. A parità di posti tra due o più liste, viene tolto il posto a quella tra esse che ha ottenuto il minor numero di voti. Nel caso in cui in nessuna lista siano presenti candidati con diritto di riserva, questa non opera e il relativo posto viene assegnato ai candidati delle altre scuole secondo la normale procedura di assegnazione.

40 – ADEMPIMENTI PER LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell’albo della scuola.

41 – RICORSI. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla Commissione elettorale di circolo o di istituto. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati.

42 – NOMINE DECADENZE, SURROGAZIONI, PROROGA DI POTERI, ELEZIONI SUPPLETIVE DISPOSIZIONI VARIE. Il DS emana i decreti di nomina dei membri dei consigli di classe, interclasse e intersezione. I Dirigenti dell’USP emanano i decreti di nomina dei membri del consiglio di circolo e di istituto. E’ data facoltà ai Direttori di delegare in via permanente, ai DS la competenza ad emanare i decreti di nomina di cui al comma precedente. Tali disposizioni si applicano anche relativamente agli atti di surrogazione di consiglieri che abbiano rinunciato alla nomina o che siano cessati dalla carica per qualsiasi causa.

43 – PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO O D’ISTITUTO. La prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto è disposta dal DS. Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.

Nella prima seduta il Consiglio, presieduto dal DS, elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del consiglio stesso, il proprio Presidente. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Qualora, per qualsiasi causa, non sia presente nel consiglio di circolo o di istituto la rappresentanza dei genitori, il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età.

42 – PERMANENZA IN CARICA E CONTINUITÀ DI FUNZIONAMENTO. Il Consiglio di circolo o di istituto scaduto per compimento del triennio resta in carica sino all’insediamento del nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità, sono nel frattempo surrogati. I consigli di circolo o di istituto possono funzionare anche se privi di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell’insediamento dei nuovi eletti. La proroga dei poteri si applica, altresì, al Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti ed ai docenti incaricati di collaborare con il direttore didattico o il preside, fino alla nomina dei nuovi eletti.

Negli organi collegiali di durata annuale i rappresentanti dei genitori e degli alunni (questi ultimi nelle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche) purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati) continuano a far parte, fino all’insediamento dei nuovi eletti, dei consigli di intersezione, di interclasse o del consiglio della classe successiva e debbono essere convocati alle riunioni dei consigli stessi.

Permane in carica, altresì, il supplente annuale eletto nel consiglio di circolo o di istituto qualora ottenga una nuova supplenza all’inizio del nuovo anno scolastico e comunque prima che a seguito della risoluzione del rapporto di servizio si sia proceduto alla sua sostituzione nell’organo stesso. Il supplente continuerà ad esercitare fino alla normale scadenza dell’organo le funzioni elettive precedentemente assunte.

43 – DECADENZA DALLE CARICHE. Decadono dalle cariche elettive i membri dei consigli di classe, interclasse e intersezione e dei consigli di circolo o di istituto che per qualsiasi motivo cessano di appartenere alle componenti scolastiche. I genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo finale di studio da parte dei figli. In caso di perdita da parte dei figli della qualità di studenti per cause non dipendenti dal conseguimento del predetto titolo, i genitori decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità di studente dei propri figli. Essi possono restare in carica soltanto nell’eventualità di iscrizione per il successivo anno scolastico di un altro figlio nella stessa scuola. Del pari decadono dalle cariche elettive il 31 agosto gli studenti che abbiano conseguito il titolo finale di studio. Gli studenti che, per qualsiasi altra causa non dipendente dal conseguimento del titolo finale di studio cessino di appartenere alla scuola in cui sono iscritti, decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità di studente della predetta scuola.

44 – CIRCOLI E SCUOLE CHE SUBISCONO MODIFICAZIONE DI POPOLAZIONE SCOLASTICA O MODIFICAZIONI TERRITORIALI. I consigli di circolo e d’istituto restano in carica fino alla normale scadenza del triennio anche nell’ipotesi in cui il circolo o la scuola subiscano modificazioni (in più o in meno) della relativa popolazione scolastica e, qualora si tratti di circoli, ne venga modificata la competenza territoriale. Nel caso di variazione della popolazione scolastica in più o in meno rispetto al limite di 500 alunni, il consiglio d’istituto rimane ugualmente in carica nella composizione relativa all’anno di insediamento e l’adeguamento del numero dei membri è effettuato in occasione del rinnovo del consiglio alla normale scadenza. Identico criterio va osservato in occasione del rinnovo della rappresentanza studentesca, il cui adeguamento numerico è effettuato in occasione del rinnovo dell’intero consiglio. I predetti consigli rimangono in carica nei circoli didattici e nelle scuole secondarie di I grado di cui siano stati resi autonomi (o siano stati resi aggregati ad altre istituzioni scolastiche) plessi, sezioni staccate o succursali. I circoli didattici e le scuole secondarie di I grado di cui è soppressa l’autonomia perdono il consiglio d’istituto.

Si procede, invece, all’indizione delle elezioni del consiglio d’istituto qualora venga formalmente creata una nuova istituzione scolastica a seguito di fusione di due o più circoli didattici o scuole secondarie di I grado.

Nel caso vengano costituiti istituti scolastici comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di I grado, vengono indette le elezioni del consiglio d’istituto.

Per le scuole secondarie di II grado vengono indette le elezioni del consiglio d’istituto in tutti i casi di provvedimenti adottati nell’ambito dei piani di razionalizzazione della rete scolastica.

45 – SURROGAZIONE – ELEZIONI SUPPLETIVE RELATIVE AI CONSIGLI DI CIRCOLO O DI ISTITUTO. I membri dei consigli di circolo o di istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione. Un membro dimissionario o decaduto, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista. In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive.

Pur essendo valida la costituzione del consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza, si dà luogo a elezioni suppletive, qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell’ambito della quale deve essere eletto il presidente del consiglio di circolo o istituto.

Anche per le elezioni suppletive, rimane tale la facoltà di presentazione di liste contrapposte. Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all’inizio dell’anno scolastico successivo all’esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali.

46 – NORME PARTICOLARI PER DETERMINATE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO