1 – NORMATIVA. L. 107/2015 + Linee guida ai Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento (PCTO) contenute nel Decreto ministeriale 774 del 4 settembre 2019).
2 – PRINCIPI GENERALI. I percorsi godono di specifiche risorse assegnate alle istituzioni scolastiche e non devono comportare, di norma, costi per le famiglie degli studenti coinvolti. La progettazione e la programmazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro sono di competenza degli organi collegiali. Rientrano nelle attività di alternanza scuola lavoro di cui al comma 33 dell’articolo 1 della legge 107/2015 i percorsi definiti e programmati all’interno del PTOF che prevedono la stipula di una convenzione con il soggetto ospitante, l’individuazione di un tutor interno e di tutor formativo esterno, nonché la scelta di esperienze coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell’indirizzo di studi frequentato dallo studente. Il progetto di Istituto dovrà indicare quali sono gli obiettivi formativi e di orientamento e le competenze. Gli allievi che frequentano PCTO mantengono lo status di studenti. L’alternanza è una opportunità formativa e gli studenti non devono sostituire posizioni professionali; essi sono costantemente guidati da una o più figure preposte alla realizzazione del percorso formativo (tutor interno, tutor formativo esterno, docente interno, esperto esterno).
3 – RISORSE ECONOMICHE. L’Istituzione scolastica individua, tra le risorse destinate ai percorsi di alternanza scuola lavoro previste dal comma 39 dell’articolo 1 della legge 107/2015, la quota destinata a retribuire il personale docente e A.T.A. che effettua prestazioni aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo conseguenti all’attivazione dei percorsi di alternanza, da erogare secondo i criteri definiti nella contrattazione di istituto, e la parte destinata a coprire le spese di gestione utili alla realizzazione dei percorsi; per il personale docente sono altresì retribuibili con il Fondo d’istituto le forme di flessibilità organizzativa e didattica connesse all’attuazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, in base all’articolo 88, comma 2, lettera a) del CCNL del 29 novembre 2007. Non è possibile retribuire consulenti esterni per funzioni di collegamento tra scuola e impresa o struttura ospitante affidate a figure esterne alla scuola. Spesso enti facenti capo ad un’associazione di categoria predispongono “pacchetti” da offrire alle scuole per la realizzazione di attività di ASL. Possono essere utilizzati eventualmente i finanziamenti della Legge 107/2015 per l’acquisizione di tali servizi. Il ricorso ai suddetti “pacchetti”, tuttavia, deve essere attentamente valutato dalla scuola, in relazione al contributo che i servizi dell’ente esterno, pubblico o privato, possa offrire all’organizzazione dei percorsi di alternanza. L’istituzione scolastica deve svolgere in ogni caso un ruolo centrale e strategico nella gestione dei PCTO.
Le scuole possono utilizzare parte delle risorse messe a disposizione dalla legge 107/2015 e dal MIUR per retribuire gli esperti aziendali ai fini delle preliminari attività di orientamento rivolte agli studenti, ovvero per la formazione degli stessi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, solo nel caso non vi sia la disponibilità di professionalità all’interno della scuola. In questo caso è possibile prevedere dei compensi con contratti di prestazione d’opera per il rafforzamento dell’offerta formativa, secondo le modalità previste dal D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, dal D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dal Codice civile, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal nuovo codice degli appalti di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L’Istituzione scolastica elabora un regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del DS, ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del D.I. n. 44 del 01 febbraio 2001, nel quale sono definiti i criteri, le procedure ed i limiti di spesa da osservare per la stipula dei contratti di prestazione d’opera. Nulla osta al fatto che la qualifica di esperto esterno sia rivestita dal tutor formativo esterno. In tal caso, tuttavia, l’esperto può essere retribuito solo se si tratta di attività non inerenti al suo ruolo di tutor esterno, per le quali non è prevista alcuna retribuzione, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 77/2005.
Come per tutti i progetti elaborati dalla scuola, il DSGA, in raccordo con il DS, si occupa della predisposizione delle schede finanziarie da allegare ai progetti di PCTO e delle ricadute in termini amministrativi e contabili sui processi di lavoro dell’istituzione scolastica. In merito alle attività connesse ai PCTO, il DSGA può svolgere prestazioni aggiuntive oltre l’orario settimanale di lavoro, come da contrattazione di istituto. In caso di attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti, vista la particolarità e la specificità della sua funzione, il DSGA può recuperare l’eccedenza oraria, attraverso lo strumento di flessibilità organizzativa del proprio lavoro, previsto dal CCNL del 2006/09. In alternativa, il DSGA può richiedere un compenso economico calcolato sulle ore effettivamente svolte oltre il proprio orario di lavoro settimanale e documentate per attività connesse a progetti o attività finanziate da fondi diversi da quelli provenienti dal CCNL 2007 che alimentano il FIS.
4 – SPESE AMMISSIBILI PER LA SCUOLA CONSEGUENTI ALLE ATTIVITÀ DI PCTO
In ordine agli effetti finanziari che i percorsi di PCTO provocano sui bilanci delle istituzioni scolastiche, le disposizioni del D. Lgs. 77/2005 prevedono che:
le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in rete, stipulano apposite convenzioni a titolo gratuito con le strutture ospitanti;
nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le istituzioni scolastiche e formative destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola lavoro;
lo svolgimento dei compiti del tutor formativo esterno non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Si considerano ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di spesa, a condizione che siano strettamente inerenti all’organizzazione di percorsi di PCTO e finanziate con le risorse sopra indicate, nel rispetto dei criteri indicati dalla contrattazione integrativa nelle materie in cui è prevista:
- spese per docenti interni alla scuola per attività di orientamento, docenza, in tutti i moduli didattici inseriti nella programmazione delle attività di PCTO, svolte in orario eccedente quello di servizio, compresi oneri fiscali e contributivi;
- spese per esperti esterni per attività di orientamento, docenza, formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, compresi oneri fiscali e contributivi;
- spese per docenti tutor interni e referenti per l’alternanza, per attività di progettazione, coordinamento, organizzazione e gestione delle attività di PCTO, eccedente l’orario di servizio, compresi oneri fiscali e contributivi;
- spese del personale ausiliario, tecnico e amministrativo per l’impegno legato alla gestione e all’amministrazione dei percorsi di PCTO , eccedente l’orario di servizio, compresi oneri fiscali e contributivi;
- spese per il compenso economico del DSGA calcolato sulle ore effettivamente svolte e documentate oltre il proprio orario di lavoro settimanale, compresi oneri fiscali e contributivi;
- compensi per i docenti impegnati nella flessibilità organizzativa e didattica connessa all’attuazione dei percorsi di PCTO;
- acquisizione di cancelleria, materiale di consumo, stampe di brochure e materiali informativi, fotocopie, materiale di pulizia, acquisto materie prime per consentire esperienze di alternanza presso strutture ospitanti, quote associative per il collegamento a reti di scuole o a piattaforme di impresa formativa simulata;
- spese per vitto, alloggio e trasporto allievi e tutor scolastici;
- spese per biglietti di entrata a mostre, esposizioni, musei, manifestazioni, eventi, legati alla fase di orientamento e rendicontazione delle esperienze di PCTO;
- spese per studenti disabili;
- servizi assicurativi in favore degli allievi (RC ed eventuale polizza integrativa Infortuni), comprese le spese di intermediazione assicurativa;
- spese generali: utenze, collegamenti telematici, postali, etc.;
Il Dirigente scolastico, in relazione ai percorsi di PCTO definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, sulla base dei criteri di ripartizione definiti dal Consiglio di Istituto, definisce il piano delle risorse da destinare alle singole voci di spesa ed al personale scolastico, da erogare secondo i criteri stabiliti nella contrattazione di Istituto.
4 – PROGETTAZIONE PCTO DA PARTE DEL COLLEGIO DOCENTI. Elaborazione del Collegio docenti di un modello condiviso di PCTO da inserire nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che rappresenti il criterio ispiratore per l’elaborazione dei percorsi da sviluppare e personalizzare a cura dei singoli Consigli di classe.
5 – CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO. Sono oggetto di contrattazione integrativa i criteri per l’attribuzione dei compensi accessori (D. L.vo 165/2001 e CCNL 2016-2018), al personale docente, educativo e ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai PCTO eventualmente destinate alla remunerazione del personale. Il CCNL dispone altresì che, al fine di individuare il personale che è destinatario di compensi accessori (e i compensi derivanti dai PCTO destinati al personale sono inclusi fra i compensi accessori), si attiva l’istituto del confronto. Il CCNL, infine, prevede che siano oggetto di informazione preventiva, i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei e di informazione successiva gli esiti del confronto e della contrattazione (i PCTO fanno parte di un progetto nazionale). Da ciò derivano le conseguenti azioni che le parti contrattuali (RSU e organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, da una parte, e Dirigente Scolastico, dall’altra) devono mettere in campo:
– Effettuare l’informazione preventiva, una volta che sia pervenuta la comunicazione dell’ammontare delle risorse destinate all’Alternanza scuola-lavoro (nota che assegna alle scuole i fondi di dotazione ordinaria per l’elaborazione del Programma Annuale);
– Attivare l’istituto del confronto al fine di discutere i criteri di individuazione del personale che elaborerà e parteciperà al progetto;
– Contrattare l’ammontare delle remunerazioni destinato alle singole attività e alle figure previste dal progetto.
5 – COPERTURA ASSICURATIVA. La copertura assicurativa degli studenti in PCTO si distingue in copertura antinfortunistica e copertura contro la Responsabilità Civile. Per la copertura antinfortunistica, si fa riferimento alla recente circolare dell’INAIL n. 44 del 21 novembre 2016, che ha fornito chiarimenti sul meccanismo assicurativo. Per la copertura contro la Responsabilità Civile degli studenti in PCTO, la scuola deve assolvere al compito di stipulare una polizza assicurativa a suo carico. In tutti i casi i costi di assicurazione ricadono sulle scuole e non sulla struttura ospitante.
COPERTURA ANTINFORTUNISTICA INAIL. In linea generale, gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, comprese le Università, sono assicurati obbligatoriamente presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
In particolare, gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono:
- esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro (e quindi anche le attività comprese nei PCTO);
- attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.
Resta, in particolare, escluso dalla tutela l’infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto. Nel caso degli studenti delle Scuole e delle Università Statali la copertura assicurativa avviene mediante il sistema della gestione per conto dello Stato. Gli studenti della scuola secondaria impegnati in ambito scolastico nei PCTO ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati a tale attività. La copertura antinfortunistica viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato, per gli studenti delle scuole statali. Per le scuole e gli istituti statali inseriti nella Gestione per conto dello Stato la tutela non comporta l’obbligo di versare il premio, ma solo di rimborsare all’Inail gli importi delle prestazioni erogate dall’Istituto alle persone infortunate.
6 – ATTI NEGOZIALI OBBLIGATORI. Gli atti di natura negoziale ritenuti obbligatori sono:
– la Convenzione tra la scuola e la struttura ospitante, dalla quale risultino le reciproche condizioni di svolgimento del percorso formativo;
– il Patto formativo, con cui lo studente (o i soggetti esercenti la potestà genitoriale se minorenne) si impegna a rispettare determinati obblighi e a partecipare alle attività previste nel percorso formativo personalizzato nel quale sono specificate le competenze attese in esito allo stesso; il percorso formativo personalizzato può essere integrato nel documento, anche in allegato.
5 – APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI DA PARTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO. Le convenzioni con le aziende e gli enti devono essere approvate dal Consiglio d’Istituto, che valuta l’idoneità della struttura ospitante ad accogliere gli studenti.
6 – ELABORAZIONE ED APPROVOZIONE DEI SINGOLI PERCORSI DA PARTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE. Il Cdc elabora ed approva i percorsi specifici che i singoli studenti dovranno seguire.
7 – REFERENTE PCTO E TUTOR INTERNI. Ogni Cdc individua al proprio interno i tutor interni. Il DS provvede alla nomina.
7 – CORSI OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA PER GLI STUDENTI. Nelle nuove linee guida di ottobre 2020 si parla di 4 ore on line e 8 in presenza, anche se dipende dal livello di rischio: se rischio basso 4 + 4 anche tutto in FAD; se rischio medio 4 in fad e 8 in presenza. Le classi devono essere formate da massimo 35 studenti.
8 – STUDENTI RIPETENTI. Uno studente ripete nell’a.s. 2016/2017 la classe terza. Con riferimento alla normativa vigente (O.M. n. 90 del 21/05/2001 e D.P.R. n.122/2009 e successive modifiche e integrazioni), uno studente che ripete l’anno è tenuto a svolgere di nuovo l’intero percorso di ASL poiché, come previsto dalla legge 107/2015, si tratta di attività ordinamentale che coinvolge l’intero curricolo e, quindi, segue la programmazione annuale delle attività stabilite dal Consiglio di classe. Pur tuttavia, l’acquisizione di certificazioni che hanno una riconosciuta validità permanente o pluriennale, come, ad esempio, la formazione di base o specifica sulla salute e sicurezza in ambienti di lavoro, sono riconosciute entro i limiti previsti dalle rispettive norme di riferimento.
9 – COMPITI DEL TUTOR INTERNO.
Per ogni studente, deve essere predisposto, in collaborazione con il tutor esterno, un Registro delle presenze per la contabilizzazione delle ore di alternanza e delle eventuali assenze dello studente.
Intrattenere continui contatti con il tutor esterno. Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, le scuole possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali degli studenti.
Al termine delle attività compila la seguente documentazione:
- PCTO – Scheda di certificazione delle competenze
- PCTO – Scheda finale di valutazione
10 – COMPITI DEL TUTOR ESTERNO.
Assicurare l’opportuna vigilanza in ogni momento in cui lo studente si trova all’interno dei locali e delle pertinenze della struttura ospitante.
Informare tempestivamente il tutor formativo interno di eventuali assenze del tirocinante o di ulteriori problematiche, anche di tipo disciplinare.
Compilare il registro delle presenze e valutare l’attività dello studente.
11 – COMPITI DELLO STUDENTE.
Rispettare la parte del Regolamento d’Istituto dedicata ai PCTO.
Rispettare la normativa sulla privacy.
Sottoscrivere, insieme ai genitori, il Progetto formativo individuale.
Consegnare al termine delle attività il Diario di bordo.
Realizzare un lavoro multimediale, che sarà oggetto di valutazione.
12 – ASPETTI DISCIPLINARI NELLE ATTIVITÀ DI PCTO. E’ dovere del tutor della struttura ospitante informare tempestivamente il tutor formativo interno di eventuali assenze del tirocinante o di eventuali problematiche che possano compromettere il conseguimento degli obiettivi di apprendimento. Per queste o per altre ragioni, la struttura ospitante ha facoltà di interrompere il percorso di alternanza, anche limitatamente al singolo studente inadempiente agli obblighi assunti con il Patto formativo, ferma restando la possibilità di applicare il Regolamento di Istituto o lo Statuto delle studentesse e degli studenti ai fini dell’irrogazione di sanzioni disciplinari a carico dello studente.
10 – MODALITA’ ALTERNATIVE DI PCTO.
- IMPRESA FORMATIVA SIMULATA
- STUDENTI-ATLETI DI ALTO LIVELLO AGONISTICO. La legge 107/2015, al fine di favorire il rafforzamento dell’attività fisica e sportiva a scuola, individua, all’articolo 1, comma 7, lettera g), tra gli obiettivi formativi prioritari che devono raggiungere le istituzioni scolastiche, quello di porre “attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica”. Per questi studenti – previa attestazione dell’appartenenza del giovane ad una delle suddette categorie di atleti da parte della Federazione sportiva di riferimento – le attività di PCTO potranno comprendere gli impegni sportivi, sulla base di un progetto formativo personalizzato condiviso tra la scuola di appartenenza e l’ente, Federazione, società o associazione sportiva riconosciuti dal CONI che segue il percorso atletico dello studente.
- STUDENTI CHE FREQUENTANO ESPERIENZE DI STUDIO O FORMAZIONE ALL’ESTERO (nota MIUR prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 e nota prot. n. 843 del 10 aprile 2013, avente ad oggetto le “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale”. Ferme restando le indicazioni relative all’inserimento delle esperienze all’estero nel PTOF (indicando modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione di tali esperienze sia nel curricolo degli studenti sia nella loro ricaduta sull’intera comunità scolastica) e al Contratto formativo formulato prima della partenza dell’allievo – al termine dell’esperienza all’estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese. Il Consiglio di classe ha, quindi, la responsabilità ultima di riconoscere e valutare tali competenze, ai fini del riconoscimento dell’equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di PCTO concluse dal resto della classe in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro.
- PCTO durante il periodo delle vacanze estive
Non esistono limiti rispetto all’utilizzo del periodo delle vacanze estive per effettuare i tirocini presso la struttura ospitante. I PCTO possono essere svolti durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata. In ogni caso all’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, è demandato il compito di programmare le attività di PCTO , coerentemente con l’offerta formativa e tenuto conto delle esigenze degli studenti e delle loro famiglie. Nel caso di svolgimento dei percorsi di alternanza durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, dovrà comunque essere garantita la disponibilità di un tutor scolastico nelle giornate e negli orari programmati.
11 – NORME IN MERITO ALLE ATTIVITA’ PCTO.
Per la validità dei PCTO è necessaria la frequenza di almeno 3/4 delle attività programmate.
Gli studenti in PCTO non possono essere impegnati nelle fasce notturne.
L’obbligo di dotare gli studenti in PCTO di dispositivi di protezione individuale (DPI) ricade sulla struttura ospitante. Resta salva la possibilità di concordare nella Convenzione il soggetto a carico del quale rimane l’onere economico della spesa.
Il riconoscimento dei buoni-pasto agli studenti è una facoltà riservata alla struttura ospitante, che in sede di definizione della Convenzione con l’istituzione scolastica può indicare la disponibilità ad elargire gratuitamente il buono. In merito ad un eventuale rimborso da parte della scuola alla struttura ospitante, si ricorda che con i fondi stanziati dal Ministero (legge 107/2015) le scuole possono sostenere spese per i trasporti, l’assicurazione, la formazione generale e specifica sulla sicurezza, i pasti, le spese amministrative, lo svolgimento della funzione tutoriale da parte dei docenti. E’ prerogativa delle scuola stabilire le priorità di spesa da coprire con le risorse a disposizione.
L’impiego di “badge” o “cartellini-presenza” è ritenuto non soltanto possibile, ma utile ai fini della contabilizzazione delle ore di alternanza in un contesto lavorativo.
12 – ESAMI DI IDONEITÀ E CANDIDATI ESTERNI AGLI ESAMI DI STATO. Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione di ogni tipologia e indirizzo, destinatarie di domande di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola, chiedono ai candidati esterni, in possesso dei requisiti indicati dalla vigente normativa (articolo 193 del D. Lgs. 297/19941 e O.M. 91/2012 e seguenti), di documentare le esperienze di PCTO svolte dal candidato, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato. La documentazione delle attività svolte deve risultare dalle dichiarazioni delle strutture ospitanti o dei datori di lavoro, che indicheranno la tipologia delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate. La rispondenza delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o PCTO esibite dal candidato, a quelle previste dall’offerta formativa dell’istituzione scolastica, ai fini dell’ammissione agli esami di idoneità, è rimessa alla valutazione della Commissione istituita presso l’istituzione scolastica alla quale il candidato presenta la propria richiesta, che dovrà pronunciarsi con un parere almeno dieci giorni prima dell’inizio delle prove.
I candidati esterni all’esame di Stato devono dichiarare e documentare di avere svolto esperienze di PCTO o attività ad esse assimilabili (stage, tirocini, attività lavorative anche in apprendistato) per il monte ore di riferimento indicato dalla legge. La Commissione d’esame valuterà la rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o PCTO esibite dal candidato, a quelle previste nel percorso formativo personalizzato che l’aspirante produce all’atto della presentazione della domanda di ammissione all’esame, con un parere da comunicare al candidato almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’esame preliminare, ovvero della prima prova d’esame.