VACCINAZIONI

NORMATIVA VACCINAZIONI. Decreto legislativo n. 297 del 1994; DL n. 73/2017, convertito in legge n. 119/2017; Circolare annuale iscrizioni Ministero dell’Istruzione (MI); Circolare 1622 del 16-08-2017 “Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per l’applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE. Il decreto-legge, come modificato in sede di conversione, all’art. 1 commi l e l-bis, estende a dieci il novero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, come da sotto riportato elenco:

  • Anti-poliomielitica;
  • Anti-difterica
  • Anti-tetanica
  • Anti-epatite B
  • Anti-pertosse
  • Anti-Haemophilus influenzae tipo B
  • Anti-morbillo
  • Anti-rosolia
  • Anti-parotite
  • Anti-varicella

Inoltre il decreto, all’art. 1, co. l-quater, dispone l’obbligo per le Regioni di assicurare l’offerta attiva e gratuita, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, anche di altre 4

vaccinazioni non obbligatorie (anti-meningococcica B e C, anti-pneumococcica e anti-rotavirus).

All’obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita. Il calendario vaccinale è reperibile sul sito istituzionale del Ministero della Salute, al link: http://www.salute.gov.it/vaccini.

CONTATTI. Le istituzioni scolastiche potranno rivolgersi direttamente al Ministero della Salute attraverso un apposito indirizzo mail (infovaccini@sanita.it), tramite il quale personale medico fornirà risposte ai quesiti formulati. Il MIUR, inoltre, ha istituito il seguente indirizzo mail (infovaccini@istruzione.it) dedicato ai dirigenti scolastici, o ai responsabili del servizio, per eventuali richieste di chiarimenti.

TRATTAMENTO DEI DATI. Le Istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione possono trattare esclusivamente i dati personali, anche sensibili, relativi all’adempimento, differimento, esonero o omissione dell’obbligo vaccinale che siano indicati nella documentazione prevista negli articoli 3, 3-bis e 4 del decreto-legge richiamata nella presente nota. Analogamente, tali dati personali, compreso quelli degli operatori scolastici, possono essere oggetto delle sole operazioni di trattamento e comunicazione strettamente indispensabili per assolvere agli adempimenti previsti dal decreto-legge e, in particolare, a quelli di segnalazione nei confronti delle aziende sanitarie locali.

DOMANDA DI ISCRIZIONE E INFORMAZIONI SULL’OBBLIGO VACCINALE. Inserire nel modulo di iscrizioni le informazioni relative agli obblighi vaccinali e le sanzioni previste.

COMUNICAZIONE ELENCO DEGLI ISCRITTI ALLE ASL – ENTRO IL 10 MARZO. A decorrere dall’a.s. 2019/2020 sono state previste misure di semplificazione per gli adempimenti vaccinali ai fini dell’iscrizione scolastica. Pertanto, non è più richiesto ai genitori/tutori/affidatari di presentare all’atto dell’iscrizione la documentazione sulle vaccinazioni. I dirigenti scolastici (e i responsabili dei servizi educativi, dei centri di formazione professionale e delle scuole private non paritarie) devono trasmettere alle aziende sanitarie locali, entro il 10 marzo 2020, l’elenco degli iscritti (anno scolastico 2020/21) di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati, per l’anno scolastico successivo.

RESTITUZIONE ELENCHI DA PARTE DELLE ASL – ENTRO IL 10 GIUGNO. Le ASL, entro il 10 giugno 2020, restituiscono i summenzionati elenchi con l’indicazione dei soggetti che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione. Quindi entro il 10 giugno le ASL restituiranno alle istituzioni scolastiche gli elenchi, completi delle diciture:

    “non in regola con gli obblighi vaccinali”

    “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”

    “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”.

Queste informazioni per l’accertamento della situazione vaccinale dei bambini sono valide e preliminari al fine della formazione delle classi per evitare che minori non vaccinabili per motivi di salute siano inseriti in classe nelle quali siano presenti minori non vaccinati. Per i soggetti “non in regola con gli obblighi vaccinali” si procede secondo quanto previsto dalla Circ. del Ministero della Salute del 16/08/2017 con una contestazione formale dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale e con l’avvertimento di genitori/tutori/affidatari che se non dovessero far somministrare al minore il vaccino entro il termine fissato dalla stessa ASL, sarà loro comminata la sanzione amministrativa pecuniaria. Tale circostanza assume una fattispecie differente per quanto riguarda gli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia, in quanto la segnalazione d’inadempienza nei confronti di un minore (non imputabile a intervenuti problemi di salute del bambino o all’organizzazione del servizio vaccinale), rappresenta un motivo di esclusione dal servizio educativo.

Per i soggetti in condizione di “esonero, omissione o differimento” la posizione dovrà essere gestita in base ad accordi con l’ASL in quanto si tratta di soggetti per i quali è avvenuta l’immunizzazione a seguito di malattie naturali, per i quali siano state attestate dal pediatra controindicazioni alle vaccinazioni per pregressa malattia, oppure sia stata presentata formale richiesta di vaccinazione presso il centro vaccinale di competenza. I soggetti che “non hanno presentato formale richiesta di vaccinazione” saranno contattati dai dirigenti scolastici al fine di depositare presso la scuola, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante lo stato vaccinale.

RICHIESTA AI GENITORI DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE – ENTRO IL 10 LUGLIO. Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi con le indicazioni succitate, i dirigenti scolastici invitano i genitori, i tutori o i soggetti affidatari a depositare, entro il 10 luglio 2020, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente.

Al fine di attestare l’effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una dichiarazione sostituiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando l’allegato I alla Circolare 1622 del 16-08-2017. In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es. attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL competente o certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall’ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL, in quest’ultimo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per attestare l’assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge).

Ancora, con riferimento all’art. 3, commi l e l-bis, potrà essere prodotta copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell’anno scolastico di cui trattasi. La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva (allegato l).

In caso, viceversa, di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:

  1. a) attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art. 1, co. 3);
  2. b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica (art. 1, co. 2);

COMUNICAZIONE ALLE ASL DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA – ENTRO IL 20 LUGLIO. Dopo il suddetto invito, i dirigenti scolastici trasmettono all’ASL, entro il 20 luglio 2020, la documentazione presentata dai genitori o la comunicazione dell’eventuale mancato deposito per gli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, per l’applicazione delle sanzioni.

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE. La mancata presentazione della documentazione entro termine di scadenza delle iscrizioni, e comunque non oltre il 10 luglio di ogni anno attraverso autodichiarazione, è segnalata nei successivi 10 giorni alle ASL territorialmente competenti, affinché queste possano attivare le azioni previste per il recupero dell’inadempienza.

L’articolo 100 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 già subordinava l’ammissione alla scuola dell’infanzia alla presentazione della certificazione di talune vaccinazioni, inoltre, l’art. 117 del medesimo Testo Unico disponeva che all’atto della prima iscrizione fosse presentata la certificazione delle vaccinazioni allora obbligatorie.

In ogni caso la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso per i servizi educativi dell’infanzia, ivi incluse le scuole private non paritarie. Per gli altri gradi di istruzione ed in particolare per quelli dell’obbligo, la presentazione di suddetta documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola (primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e centri di formazione professionale regionale).

FORMAZIONE DELLE CLASSI. I minori non vaccinabili (per ragioni di salute) che sarebbero esposti ad un rischio elevato se i loro compagni di classe non fossero vaccinati, devono essere inseriti in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati.

L’art. 4, co. 1, del decreto-legge prevede che i dirigenti delle istituzioni scolastiche, o i responsabili del servizio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di formazione delle classi e fatta salva la segnalazione alla ASL competente, inseriscano, di norma, i minori che si trovino nelle condizioni di omissione o differimento delle vaccinazioni per accertato pericolo per la salute, in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati.

Tale principio generale, a tutela dei minori non vaccinabili per motivi di salute, deve essere applicato tenendo conto delle specifiche problematiche di carattere organizzativo riferibili alla strutturazione dei percorsi di studio, al numero e alla composizione delle classi, alla continuità didattica e pedagogica dei gruppi classe, all’organizzazione dell’offerta formativa, alla distribuzione del servizio sul territorio e a tutti quegli aspetti inerenti la tutela del diritto allo studio.

ULTERIORE COMUNICAZIONE ALLE ASL – ENTRO IL 31 OTTOBRE. Le scuole sono tenute a comunicare alle ASL, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.

SANZIONI. Per la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia la mancata presentazione della documentazione summenzionata comporta la decadenza dall’iscrizione. Non determina, invece, la decadenza dall’iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami, per gli altri gradi di istruzione. Nella circolare si ricorda che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale per i bambini sino a 6 anni, comporta la decadenza dall’iscrizione, ossia non possono accedere agli asili nido e alle scuole dell’infanzia.

Negli altri gradi di istruzione, per le famiglie degli alunni da 6 a 16 anni, invece, è prevista una sanzione pecuniaria da 100 a 500 euro. In caso di mancata osservanza della presentazione dell’idonea documentazione entro i termini stabiliti dalla legge sopra richiamati, il dirigente scolastico, o il responsabile del servizio, nei successivi 10 giorni, effettua la segnalazione all’azienda sanitaria locale (art. 3, commi 2 e 3) al fine di attivare quanto previsto dall’art. 1, co. 4. In ogni caso la mancata presentazione della documentazione, nei termini previsti, non determina la decadenza dell’iscrizione, né impedisce la partecipazione agli esami.

CASI CONCRETI. La scuola dell’infanzia non è obbligatoria. E’ necessario emanare un decreto di decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia. E’ possibile optare per l’anticipo alla scuola primaria (soprattutto i presenza di classi poche numerose).

I bimbi dell’infanzia, che entro il 10 luglio non hanno presentato almeno la richiesta di appuntamento, decadono dall’iscrizione. In questo caso bisognerà ripresentare la domanda di iscrizione, posti disponibili permettendo.

Chi ha presentato la richiesta, non decade, ma si differisce l’inserimento del bambino al momento in cui sarà vaccinato.

OPERATORI SCOLASTICI. L’art. 3, co. 3-bis, del decreto-legge dispone che, entro il 16 novembre 2017, gli operatori scolastici presentino alle Istituzioni scolastiche presso le quali prestano servizio una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale, utilizzando il modello di cui all’allegato 2 alla Circolare 1622 del 16-08-2017.

INDICAZIONI OPERATIVE ATS MILANO CITTÀ METROPOLITANA – NOTA DELLA REGIONE LOMBARDIA (prot. n. 31088 del 25.2.2020) – “Indicazioni operative per gli adempimenti in materia di prevenzione vaccinale previsti dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017” ― 4 MARZO 2020

INVIO ELENCHI STUDENTI. Entro il 10 marzo, gli Istituti scolastici, educativi e formativi della Provincia di Milano e di Lodi dovranno caricare i file in formato csv (come da format allegato alla Nota) sulla piattaforma web, accessibile al seguente link PortaleScuola.ats-milano.it, https://atsscuola-as-prod-app.azurewebsites.net/Login.aspx. Gli elenchi devono contenere i nominativi di tutti gli alunni, di età 0-16 anni, frequentanti l’a.s. 2020-2021.

SERVIZI DI PRIMA INFANZIA. Anche per l’a.s. 2020-2021 si conferma la possibilità per i servizi di prima infanzia (nidi) di procedere con il caricamento dei file anche dopo il temine del 10 marzo stabilito dalla normativa vigente.

CREDENZIALI. Le credenziali di accesso sono le stesse utilizzate per il caricamento dei file relativi all’a.s. 2019-2020. Le scuole che accedono per la prima volta potranno richiedere le credenziali all’indirizzo mail: elenchiscuole@ats-milano.it.

RISULTATI DELLE VERIFICHE. Entro il 10 giugno 2020, accedendo al medesimo link, sarà possibile effettuare il download del proprio file .csv. con gli esiti delle verifiche dello stato vaccinale.

CONTATTI. Per ogni problema le scuole sono invitate a scrivere a: elenchiscuole@ats-milano.it.

Per le altre Province e Regioni è necessario consultare i siti delle relative ATS, per verificare modalità ed eventuali indicazioni di proroghe.