TITOLI CONSEGUITI ALL’ESTERO – RICONOSCIMENTO E VALUTAZIONE – STAGE ESTERO

 

Valutazione di titoli di studio e certificazioni acquisiti in altri Stati dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica.

L’art. 12 della legge 25 gennaio 2006,n. 29 stabilisce che, nel caso di procedimenti in cui sia richiesto in Italia, a cittadini appartenenti a Stati membri dell’Unione europea o a Stati aderenti all’Accordo europeo o alla Confederazione elvetica, il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienze professionali e ogni altro attestato che certifichi esperienze professionali acquisite dall’interessato, la Pubblica Amministrazione valuta la corrispondenza dei titoli e delle certificazioni acquisiti. Lo stesso articolo 12 prevede che la valutazione dei titoli di studio è subordinata alla preventiva acquisizione del parere favorevole espresso dal Ministero dell’Istruzione.

Riconoscimento (equipollenza) dei titoli di studio conseguiti in Stati diversi dall’Italia da cittadini italiani, dell’Unione europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica

L’art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297- T.U.- al comma 4, novellato dall’art.13della legge n.29/2006, prevede che i cittadini italiani, dell’Unione Europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica, che abbiano conseguito in uno Stato diverso dall’Italia un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria superiore o di istruzione professionale possono ottenere l’equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali italiani, a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero.

E’ da rilevare che l’articolo 13, comma 1, lettera a), 2), legge n. 29/2006, modificando l’art. 379 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, estende la possibilità ai cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica di chiedere il riconoscimento (equipollenza) del proprio titolo di studio conseguito in uno Stato diverso dall’Italia al corrispondente titolo italiano e contemporaneamente abroga il disposto di cui all’art. 380 del menzionato D.Lgs. 297/94.

La valutazione dei titoli di studio di cui si può chiedere il riconoscimento riguarda quindi i titoli posseduti dai cittadini appartenenti all’Unione Europea, acquisiti sia in Paesi dell’Unione Europea che in Paesi Terzi.

Tale disposizione va riferita alle competenze degli Uffici Scolastici regionali, che, quindi provvederanno di conseguenza.

Si precisa, inoltre, che, allo stato, per cittadini comunitari si intendono i cittadini dei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Ungheria,

Romania, Bulgaria; Paesi europei equiparati all’U. E. , Norvegia, Islanda, Lichtenstein, Svizzera, San Marino; nonché i titolari della status di rifugiato politico o dello status di protezione sussidiaria (3°comma, art. 26 del D. Lgs. 19.11.07 n. 251).

Si rammenta che alla “dichiarazione di valore non può essere riconosciuto un ruolo decisivo e discriminante”. La richiesta della dichiarazione di valore, insomma, corrisponde ad una mera prassi, che non esclude il potere-dovere dell’Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l’abbia fornito in termini generici od insufficienti (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07).

Per quanto concerne la documentazione che gli interessati debbono esibire a corredo della richiesta, con particolare riguardo ai programmi delle materie studiate all’estero, si ritiene che possano essere esibiti anche i programmi “contenuti” nei Siti Ufficiali (U.E., Ministeri dell’Educazione o singole istituzioni scolastiche); ciò, soprattutto, per quanto riguarda i rifugiati politici, che potrebbero avere insormontabili difficoltà nel reperimento di tale documentazione nel Paese di origine.

Qualora poi non fosse percorribile anche questa strada, la certificazione verrà rilasciata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane che potranno desumere i programmi in questione dalle pubblicazioni ufficiali dei relativi stati esteri (C.M. n. 264/82); qualora anche questa eventualità non fosse praticabile, gli uffici cui è stata rivolta la richiesta dell’interessato, sulla base anche dell’elenco delle materie studiate nel percorso scolastico di origine, sottoporranno gli interessati a prove integrative secondo la tabella allegato C al D.M. 1/2/1975.

Prosecuzione degli studi in Italia da parte di cittadini comunitari e stranieri

Per i cittadini comunitari e stranieri che intendono proseguire gli studi presso istituzioni scolastiche italiane, si rammenta che la materia è regolata dall’art. 192, 3° comma, del D. L.vo n. 297/94 (tuttora vigente). Tale articolo prevede che, subordinatamente al requisito dell’età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi nelle istituzioni scolastiche del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione di giovani provenienti dall’estero, i quali provino, anche mediante accertamento, di possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano.

Giova precisare che, in caso di iscrizione ad una istituzione scolastica secondaria di secondo grado, l’interessato potrà alternativamente richiedere l’emanazione di un decreto di equipollenza al diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, se cittadino comunitario, ovvero il Consiglio di Classe dell’istituzione scolastica cui l’alunno aspira ad iscriversi, valuterà l’accoglimento della richiesta, eventualmente subordinandolo al superamento di prove integrative ritenute necessarie ed avendo a riferimento il requisito dell’età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi in Italia.

Si fa presente che indicazioni per l’inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana sono state fornite con la circolare n.2 dell’8 gennaio 2010.

Minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico

Si rammenta che, ai sensi dell’art.45, comma 2, del D.P.R. 394/1994, “I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica; dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno”.

La circolare n. 101 del 30 dicembre 2010 prevede che, ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n.251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

Titoli di studio posseduti da cittadini non comunitari

Si rammenta che la vigente normativa esclude la possibilità del riconoscimento del titolo di studio nei confronti di coloro che non siano in possesso della cittadinanza europea, pur regolarmente soggiornanti in Italia. Pertanto, si segnala che le amministrazioni (pubbliche e private) interessate all’eventuale assunzione dei predetti cittadini potranno procedere autonomamente all’eventuale riconoscimento dei titoli di studio previa valutazione della documentazione presentata da quei cittadini. Ciò, ovviamente, in assenza di trattati od accordi internazionali intercorsi con l’Italia che prevedano diverse specifiche disposizioni.

Soggiorni di studio all’estero

Si richiama la C.M. n. 181 del 17.7.1997, concernente soggiorni di studio all’estero degli alunni italiani delle scuole secondarie di secondo grado, in base alla quale le esperienze di studio compiute all’estero dagli alunni, per periodi non superiori ad un anno scolastico e che si devono concludere prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani.

A tale scopo, per un preliminare giudizio sul programma di studio, il Consiglio di classe competente acquisisce, direttamente dalla scuola straniera che l’alunno interessato intende frequentare, informazioni relative ai piani e programmi di studio che l’alunno medesimo intende svolgere ed al sistema di valutazione seguito presso la scuola straniera. Al termine degli studi all’estero, il Consiglio di classe competente, visto l’esito degli studi compiuti presso la scuola straniera ed il risultato dell’eventuale prova integrativa, delibera circa la riammissione dell’alunno, compreso, limitatamente agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, l’inserimento in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa. Considerato il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all’estero e l’arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa.

Riconoscimento dei titoli di studio acquisiti:

  1. A) Presso scuole straniere in Italia:

Nulla osta alla prosecuzione degli studi presso scuole straniere in Italia (art. 382 D.L.vo 297/94). L’Ufficio Legislativo, con nota n. 3024 del 14/7/09, ha chiarito che il nulla osta non va richiesto, qualora lo studente abbia frequentato le scuole associate al sistema International Baccalaureate Organisation (I.B.O.) sin dall’inizio del suo percorso scolastico, non avendo mai frequentato scuole in nazioni diverse dall’Italia, infatti: “una lettura della norma fondata elusivamente sul dato letterale comporterebbe il realizzarsi di ipotesi di disparità di trattamento fra studenti, sia italiani sia comunitari, che hanno seguito lo stesso percorso di studio sulla base della sola circostanza che mancherebbe il requisito dell’aver iniziato gli studi all’estero”. Pertanto, gli Uffici Scolastici competenti potranno procedere ad eventuali richieste di riconoscimento del titolo straniero, anche in assenza di nulla osta.

  1. B) Presso scuole associate al sistema International Baccalaureate Organisation: Diploma di baccellierato internazionale di Ginevra (I.B.O.) – Legge 30 ottobre 1986,
  2. 738. Il diploma di baccellierato internazionale, conseguito presso scuole iscritte nell’elenco di cui all’art. 2 legge 738/86, alle condizioni previste dal D.M. del 18/10/2010, in applicazione del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 164, è automaticamente equipollente – quindi valido a tutti gli effetti di legge – ad un Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione secondaria di secondo grado. Qualora, invece, il diploma sia stato conseguito in una istituzione scolastica non iscritta in tal elenco, il titolo di studio potrà essere dichiarato equipollente ad un analogo titolo di studio italiano seguendo l’istruttoria prevista per i titoli conseguiti all’estero. Al riguardo si rammenta che ai fini dell’iscrizione all’università ed agli altri istituti superiori, il diploma di baccellierato è equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria di durata quinquennale (art. 1, comma 2 del D.P.R. n. 164 del 2/8/2010). Il Diploma di Baccellierato Internazionale conseguito presso le scuole autorizzate dagli alunni che abbiano seguito precisi piani di studio dà diritto all’iscrizione ai corsi di laurea presso le Università italiane con esonero dall’esame preliminare di lingua italiana ed al di fuori dello specifico contingente di posti riservati ai candidati stranieri residenti all’estero, purché sia stato seguito un piano di studi nel quale sia compresa la lingua italiana (C.M. 19 del 3/3/11).

I diplomi rilasciati da dette istituzioni scolastiche sono validi per l’iscrizione alle Università italiane a condizione che gli alunni in possesso del diploma di cui trattasi siano stati ammessi al corso di baccellierato internazionale dopo aver conseguito la promozione o l’idoneità alla penultima classe dell’Istituto secondario di secondo grado in conformità all’ordinamento scolastico di provenienza (e cioè all’11^ classe o alla 12^ classe di scolarità complessiva a seconda che, rispettivamente, il sistema scolastico di provenienza sia ordinato su 12 anni o su 13 anni di scolarità totale).

  1. C) Titoli di studio rilasciati da “International School of Trieste” (art. 393 del D.Lgs. n. 297/1994). Sono riconosciuti a tutti gli effetti di legge i titoli di studio rilasciati dall’International School of Trieste, ai sensi dell’art. 393 del D.Lgs. n. 297/1994. Il riconoscimento dei titoli di studio è subordinato all’accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte dei candidati mediante prove d’esame; tali prove sono riferite esclusivamente a coloro che non abbiano superato la prova d’esame di italiano prevista dalla scuola stessa. I titoli di studio, rilasciati dall’International School of Trieste, sono titoli equiparati ai titoli di studio finali di scuola secondaria di secondo grado e consentono l’iscrizione presso gli Atenei italiani.

Si allega alla presente nota MIUR un pro-memoria per una più completa informazione, nonché i modelli di dichiarazione di equipollenza, di “nulla osta” e di domanda ai sensi art. 38 del D.leg.vo 165/01 e art. 12 della L. 29/06.