1 – NORMATIVA. C.M. N. 51 DEL 18 DICEMBRE 2014 ISCRIZIONI A.S. 2015/2016 – NULLA OSTA – SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO.
2 – RICHIESTA DA PARTE DEGLI INTERESSATI. Qualora gli interessati chiedano, ad iscrizione avvenuta e comunque prima dell’inizio delle lezioni, di optare per altro istituto e/o indirizzo di studi, la relativa motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione.
Qualora i genitori di alunni minori, iscritti e frequentanti classi del primo anno di istruzione secondaria di secondo grado, chiedano, nel corso dei primi mesi dell’anno scolastico, il trasferimento a diverso indirizzo di studi della stessa o di altra scuola, essendo mutate le esigenze educative dei propri figli, le istituzioni scolastiche, dopo attenta valutazione delle singole situazioni e anche in relazione a recenti orientamenti giurisprudenziali, concederanno il relativo nulla osta, rispettando così la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini ed alle aspirazioni del minore. Gli orientamenti recenti della giurisprudenza confermano il diritto dei genitori di alunni minori frequentanti una scuola statale di ottenere il nulla osta al trasferimento ad altra scuola che abbia confermato la possibilità di accoglierli anche in corso d’anno e in classi successive alla prima.
E’ la scuola che accoglie che presenta la richiesta di trasferimento. La scuola di partenza rilascia il nulla osta, solo se è pervenuta la richiesta di trasferimento.
3 – ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO E NULLA OSTA. Dopo l’accoglimento della domanda di trasferimento da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di iscrizione dovrà rilasciare all’interessato e alla scuola di destinazione il nulla osta.
4 – RIGETTO DELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO. Il trasferimento di iscrizione non deve comportare l’attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso contrario, l’istanza deve essere rifiutata.
5 – RETTIFICHE DI ANAGRAFE. Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell’avvenuta nuova iscrizione.