NORMATIVA. Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1- quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”, che introduce modificazioni all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio. Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sul lo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter. Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” e, in particolare, l’art. 8, comma 5, che prevede la possibilità di delegare a scuole polo la valutazione delle istanze di inserimento nelle GPS per specifiche classi di concorso. In base alla suddetta Ordinanza, ci sarà una procedura tutta nuova una di istituzione delle graduatorie provinciali, l’altra di conferimento delle supplenze. La suddetta ordinanza si suddivide in 16 articoli e si riferisce al Regolamento delle supplenze per gli anni 2020/2021, 2021/2022.
• Art.1 (Oggetto e definizioni)
La seguente ordinanza regolamenta, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022
• Art.2 (Disponibilità di posti e tipologia di supplenze)
I posti di insegnamento in riferimento alle immissioni in ruolo saranno assegnati prioritariamente ai docenti dell’organico dell’autonomia di cui all’articolo 1, comma 5, della Legge 107/2015, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno.
Il dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 1, comma 79, della Legge 107/2015, potrà utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in possesso dei titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina ovvero di percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire, nel caso di assenza di aspiranti in possesso del predetto titolo di abilitazione nelle GPS ovvero nelle graduatorie di istituto (Art.2, comma 2).
In base al decreto n. 126/2019 convertito con modificazioni nella legge 159 del 20 dicembre 2019 e al DL 22/20 convertito con modificazioni nella legge 41 del 6 giugno 2020, le supplenze saranno conferite attraverso:
– le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) oppure attraverso
– le Graduatorie di istituto.
SUPPLENZE ANNUALI E SUPPLENZE BREVI. Le supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico e le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, saranno attribuite attingendo dai seguenti canali:
Supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche
- GAE;
- GPS;
- Graduatorie di istituto
Supplenze brevi (maternità, malattia, etc.).
- Graduatorie di Istituto
Le tipologie di supplenze sono le seguenti:
- fino al 31 agosto;
- fino al 30 giugno;
- temporanee (al massimo fino all’ultimo giorno di lezione).
Per l’attribuzione delle supplenze fino al 31 agosto e 30 giugno si utilizzano le GaE (Graduatorie ad esaurimento). Per i posti residui dalle GaE sarà possibile attingere dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Per le supplenze temporanee, si utilizzeranno le graduatorie d’istituto e rimarranno di competenza delle singole scuole.
GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE (GPS). Gli Uffici territoriali attingeranno dalle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) solo dopo aver esaurito tutte le disponibilità presenti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) per la relativa classe di concorso. Le GPS saranno utilizzate per l’attribuzione delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno, residue dopo lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento. Ogni docente potrà iscriversi alle GPS per una sola provincia, ma per più classi di concorso.
Le GPS, divise in prima e seconda fascia, sono costituite da aspiranti che in possesso dei titoli richiesti, presentano istanza per una sola provincia, (art.3 comma 2). I punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti nell’istanza compilata. I titoli dichiarati dell’aspirante sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione, (art. 3 comma 3)
I soggetti inseriti nelle GAE possono presentare domanda di inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia cui abbiano titolo in una provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE o dalla provincia scelta per l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, (art.3 comma 4).
Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell’infanzia e primaria sono divise in:
- prima fascia: soggetti in possesso dell’abilitazione (diploma magistrale, Laurea in SFP, etc.)
- seconda fascia: studenti che nell’anno accademico 2020/21 si iscrivono al quarto o quinto anno di Scienze della formazione primaria se hanno rispettivamente almeno 150 e 180 CFU entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda.
Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso sono suddivise in:
- prima fascia: soggetti in possesso dell’abilitazione
- seconda fascia classi concorso Tabella A (docenti): soggetti in possesso del titolo di accesso prescritto per la classe di concorso + 24 CFU (laurea + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche); soggetti in possesso del titolo di accesso che hanno abilitazione su altra classe di concorso o altro grado (titolo previsto dal DM 59/2017); precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie d’istituto per il triennio 2017/20 per la specifica classe di concorso (quindi senza i 24 CFU);
- seconda fascia classi di concorso Tabella B (profili di ITP) = precedente inserimento nelle graduatorie di istituto valide per il triennio 2017/20 per la specifica classe di concorso; diploma + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al DM 616/2017; soggetti con titolo di accesso + abilitazione per altra classe di concorso o altro grado di istruzione (titolo previsto dal DM 59/2017); soggetti già inseriti per la medesima classe di concorso.
Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono così suddivise:
- prima fascia = docenti specializzati su sostegno nel relativo grado
- seconda fascia = soggetti privi della specializzazione che entro l’a.s. 2019/2020 abbiano maturato tre anni di servizio su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:
- per la scuola dell’infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;
- per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell’abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.
TITOLI DI STUDIO RICHIESTI PER L’ACCESSO ALLE GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE (GPS).
- Alla prima fascia GPS accedono i docenti in possesso di abilitazione.
- Alla seconda fascia delle GPS accedono:
infanzia e primaria: studenti che, nell’anno accademico 2019/2020, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza.
secondaria I e II grado:
- laurea + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche oppure
- abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado (titolo previsto dal dm 59/2017) oppure
- precedente inserimento nella terza fascia di istituto per il triennio 2017/20 per la specifica classe di concorso (quindi senza i 24 CFU)
- ITP: titolo di studio per l’accesso alla tabella B del DPR 19 /2016 ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso oppure
- titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente sulla base della normativa vigente,
più uno dei seguenti requisiti:
- 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
- abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
- precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.
personale educativo:
precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto terza fascia triennio 2017/20 oppure
abilitazione per la scuola primaria oppure
diploma di laurea in Pedagogia, diploma di Laurea in Scienze dell’educazione, LS 65, LS 87, LM 57, LM85 + 24 CFU o abilitazione per altra classe di concorso o altro grado o precedente inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale educativo
laurea in Scienze dell’educazione L19 + 24 CFU o abilitazione per altra classe di concorso o altro grado o precedente inserimento nella terza fascia del personale educativo
sostegno:
docenti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l’anno scolastico 2019/20 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su sostegno nel relativo grado e siano in possesso dell’abilitazione o titolo di accesso alle GPS di II fascia.
Licei Musicali: aspiranti che:
- privi dell’abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56 e già inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia per la specifica classe di concorso, siano in possesso dei titoli previsti dall’allegato E al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
- privi dell’abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56, siano in possesso, congiuntamente:
- dei titoli previsti dall’allegato e al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
- dei 24 CFU, crediti formativi universitari o accademici.
ANNO DI SERVIZIO. Per comprendere cosa s’intende per “annualità di servizio”, anche se l’ordinanza non lo specifica, si può fare riferimento a quanto indicato per l’accesso ai concorsi: “servizio prestato per almeno 180 giorni nell’anno scolastico o, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 un servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
TITOLI DI STUDIO E CLASSI DI CONCORSO. I titoli di studio previsti per l’accesso alle varie classi di concorso della scuola secondaria sono indicati nel DPR 19/2016, come modificato dal successivo DM 259/2017. Nelle Tabelle A e B, allegata al DPR 19/2016, sono riportate le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.
PROCEDURA TELEMATICA. Ogni Ufficio scolastico provvederà a pubblicare sul proprio sito la procedura telematica. Il docente sceglie la provincia (anche diversa rispetto a quella di inserimento del 2017) e potrà iscriversi, in base al proprio punteggio, alle GPS. In questo modo parteciperà alle supplenze conferite fino al 31 agosto o 30 giugno residue dopo l’assegnazione alle graduatorie ad esaurimento.
In aggiunta, ogni docente potrà iscriversi alle Graduatorie d’Istituto scegliendo fino a venti scuole per l’attribuzione delle supplenze temporanee (al massimo fino all’ultimo giorno di lezione), che continueranno ad essere assegnate dai Dirigenti Scolastici.
GRADUATORIE DI ISTITUTO. Saranno utilizzate dai Dirigenti Scolastici per l’attribuzione delle supplenze temporanee (max ultimo giorno di lezione) nelle scuole. Ogni aspirante docente può scegliere al massimo 20 scuole. Le graduatorie di istituto, come sempre, saranno costituite da tre fasce:
- prima fascia, già aggiornata lo scorso anno in contemporanea alle GAE
- seconda fascia, in cui saranno inseriti i docenti in possesso di abilitazione specifica inseriti nella prima fascia delle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) (ex seconda fascia di istituto)
- terza fascia, in cui saranno inseriti i docenti in possesso del titolo di studio inseriti nella seconda fascia delle GPS (ex terza fascia di istituto).
L’iscrizione nella seconda e/o terza fascia di istituto, ai fini del conferimento delle supplenze temporanee, è facoltativa e avviene con modalità telematica in contemporanea all’iscrizione nelle Graduatorie provinciali.
GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO E CANDIDATI DI CUI ALL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE N. 68 DEL 1999 (CATEGORIE PROTETTE) ISCRITTI NELLE LISTE DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO. Nell’ordinanza n. 60/2020 pubblicata dal Ministero c’è un paragrafo che, se mal interpretato da alcuni docenti, rischia di creare confusione ed errori. Si tratta dell’art. 7 Istanze di partecipazione comma 4 lettera h): “i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupato con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta”. Per “candidati interessati” non si intende tutti i docenti che vorranno iscriversi nelle GPS/graduatorie di istituto. Solo chi è inserito nel collocamento obbligatorio deve produrre la certificazione di disoccupazione. Nessun obbligo generalizzato di produrre la certificazione di disoccupazione. Solo i candidati di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999 (cioè le categorie protette) devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda.
Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta. Le categorie protette previste sono:
A Superstiti di vittime del dovere / invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche
B Invalido di guerra
C Invalido civile di guerra
D Invalido per servizio percentuale di invalidità superiore al 33%;
E Invalido del lavoro o equiparati
M Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro
N Invalido civile grado superiore al 45%
P Non vedente o sordomuto
Riserve di posti per le supplenze al 31 agosto e 30 giugno. Come indicato all’art. 12 comma 12 dell’OM. 60/2020 le riserve dei posti valgono per l’attribuzione delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno da GaE e Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Non valgono invece per l’attribuzione delle supplenze da graduatorie di istituto.
Quanti posti spettano alle categorie riservate. La definizione delle quote di riserva, ossia il numero di posti da destinare al personale che usufruisce della riserva ai sensi della medesima legge, si fa in base alla legge n. 68/99 e alla C.M. 248 del 7 novembre 2000 e si fa innanzitutto per le nomine in ruolo. Se residuano posti destinati alle categorie protette, si passa alle GaE e quindi alle GPS.
PROCEDURA DI GESTIONE DELLE DOMANDE. Le novità previste sul rinnovo delle graduatorie di seconda e terza fascia d’istituto e la loro trasformazione in provinciali, riguardano anche la procedura di gestione delle domande. Prima di questo rinnovo, l’iscrizione alle graduatorie di II e III fascia d’istituto prevedeva la compilazione telematica dell’istanza che veniva inviata a una prescelta istituzione scolastica che ne curava la validazione, il calcolo del punteggio e la conservazione. La successiva compilazione del modello B permetteva al candidato di poter scegliere le 20 sedi a cui inviare la propria candidatura, ma solo dopo la validazione da parte della prima scuola.
Il nuovo procedimento per riapertura e aggiornamento graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, rivede anche la procedura di validazione e definizione delle graduatorie, che ora compete dagli Uffici scolastici territoriali con il possibile supporto delle istituzioni scolastiche. Con questa novità le segreterie delle scuole saranno alleggerite da un compito gravoso. Inoltre permetterà di avere una maggiore uniformità nella valutazione delle istanze, riguardo al calcolo dei punteggi e anche alla validazione dei titoli di accesso alle singole classi di concorso. Nella nuova procedura rimane la consueta scelta, da parte dell’aspirante docente, di una sola provincia di destinazione. Il docente parteciperà per tutta la provincia all’attribuzione delle supplenze residue al 30 giugno e 31 agosto dopo lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento.
VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (GPS) E CONFERIMENTO DELEGA ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. Per la valutazione delle istanze di inserimento nelle GPS gli Uffici scolastici territoriali potranno avvalersi della possibilità di delega e potranno quindi incaricare ad espletare la procedura le istituzioni scolastiche che avranno comunicato preventivamente la propria disponibilità. Le scuole incaricate svolgeranno la valutazione attraverso il sistema applicativo messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione.
DATI DEI DOCENTI NELL’ANAGRAFE TELEMATICA NAZIONALE. La procedura telematica permetterà di archiviare i dati degli aspiranti docenti nell’anagrafe telematica nazionale dei docenti. Lo scopo di questo data base sarà quello di fornire ai genitori uno strumento in più per la valutazione delle istituzioni scolastiche, attraverso l’analisi on line del curriculum dei docenti e di porre le basi a una ragionata e funzionale carriera del corpo docente.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI INSERIMENTO NELLE GPS E NELLE GI. Il 6 agosto 2020 è il termine ultimo per presentare l’istanza di inserimento o aggiornamento alle GPS e alle graduatorie di istituto.
CONVOCAZIONI E CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE ANNUALI E SINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE. Art.2 comma 7: L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.
Non viene inoltre specificato come avverranno le convocazioni da GPS ma nell’ordinanza all’art. 3 comma 4 si legge “Con provvedimento della competente direzione generale possono essere disciplinate convocazioni e attribuzioni in modalità telematica “. La convocazione dei docenti per il conferimento di supplenze annuali avverrà seguendo l’ordine delle graduatorie: prima le GAE e poi le GPS di prima e quindi seconda fascia. Durante la fase di attribuzione delle supplenze, i dati saranno continuamente aggiornati al fine di tracciare tutte le operazioni che saranno poi rese pubbliche nell’albo e nel sito web di ciascun ambito territoriale provinciale.
Le supplenze saranno conferite mediante accettazione scritta da parte degli aspiranti collocati in GAE e in subordine, nelle GPS, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, secondo quanto determinato dall’Ufficio competente, con modalità info-telematica, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione.
I docenti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno saranno i primi ad essere convocati rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni.
Per quanto riguarda le supplenze brevi, continueranno ad essere gestite dalle singole scuole che invieranno ai docenti una email personale (indicata nella domanda) per la convocazione, con un preavviso di almeno 24 ore contenente tutti i dati relativi alla supplenza (posto, durata, ore).
PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E DISPONIBILITA’ DEI POSTI. A fine agosto berranno pubblicate sui siti degli uffici competenti le graduatorie provinciali per le supplenze 2020/21. Successivamente saranno rese pubbliche le disponibilità e le sedi per le supplenze sul sito dell’Ufficio territoriale competente.
GLI EFFETTI DI UN DINIEGO DI UNA PROPOSTA DI ASSUNZIONE. Cosa succede in caso di mancato perfezionamento o di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro? In base all’ordinanza ministeriale, il diniego a una proposta di assunzione a tempo determinato comporta:
– per le supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS:
- la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento;
- la mancata assunzione di servizio, dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento;
- l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito;
– supplenze conferite sulla base delle graduatorie di istituto:
- la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento;
- la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;
- la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
- l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento.
COMPLETAMENTO ORARIO. Ai docenti assegnatari di cattedre ad orario non completo, è data la possibilità di completare l’orario esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
MAD – MESSE A DISPOSIZIONE. Per l’assegnazione delle supplenze residue, i Dirigenti scolastici utilizzeranno le MAD – domande di messa a disposizione. Queste sono richieste presentate individualmente da ogni docente alle singole istituzioni scolastiche. Le MAD possono essere inviate o compilando gli specifici moduli che ogni singola istituzione scolastica pubblica sul proprio sito istituzionale o via PEC o via mail ordinaria.
RINUNCIA AD UNA SUPPLENZA TEMPORANEA PER UNA ANNUALE. È possibile rinunciare ad una supplenza temporanea durante il periodo in cui si stanno ultimando le operazioni per la stipula dei contratti annuali.
POSTI DI POTENZIAMENTO E SUPPLENZE. I posti del potenziamento introdotti dall’articolo 1, comma 95, della Legge 107/2015 non possono essere coperti con personale titolare di supplenze temporanee, ad eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto, nel rispetto dell’articolo 28, comma 1, del CCNL 2016/18 del comparto istruzione e ricerca sottoscritto in data 19 aprile 2018.
GRADUATORIE DI ISTITUTO E FINESTRE. Le finestre, disciplinate dal novellato DM 326/2015, permettono ai docenti, che si abilitano dopo l’aggiornamento triennale delle graduatorie di istituto, di inserirsi in un elenco aggiuntivo alla seconda fascia. Allo stesso modo, i docenti, che si specializzano dopo l’aggiornamento triennale, possono inserirsi negli elenchi aggiuntivi di sostegno. Il DM n. 666/2019 modifica il DM 326/2015 e il sistema delle finestre di integrazione delle graduatorie di Istituto: le finestre non sono più semestrali e diventano annuali.
Secondo il DM 326/2015, i docenti (primaria, infanzia e secondaria), che si abilitano entro il 1° febbraio ed entro il 1° agosto di ciascuno anno, in attesa dell’aggiornamento triennale della I, II e III fascia delle graduatorie di istituto (il triennio vigente è il 2017/20), possono chiedere l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla seconda fascia, secondo la rispettiva finestra.
Allo stesso modo, i docenti, che si specializzano entro il 1° febbraio ed entro il 1° agosto di ciascuno anno possono chiedere l’inserimento negli aggiuntivi di sostegno.
Stando al citato DM 326/2015, le finestre previste sono due per ciascun anno scolastico: quella di febbraio e quella di agosto.
Il DM 666/2019, come detto sopra, ha modificato il DM 326/2015, prevedendo che i docenti (primaria, infanzia e secondaria), che si abilitano entro il 1° ottobre di ciascun anno, possono richiedere l’inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto e sono posizionati in un elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento.
Allo stesso modo, i docenti (primaria, infanzia e secondaria) che si specializzazione entro il 1° ottobre di ciascun anno possono richiedere l’inserimento negli elenchi aggiuntivi di sostegno, relativi alla rispettiva finestra di inserimento.
Stando al nuovo DM, non avremo più due finestre semestrali ma una sola finestra annuale, in corrispondenza del 1° ottobre.
ELENCO AGGIUNTIVO ALLE GPS. I soggetti che conseguono l’abilitazione o la specializzazione su sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l’inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, dai quali attingere con priorità rispetto alla seconda fascia. Questa indicazione potrebbe interessare i docenti che si apprestano alla selezione per l’accesso al TFA sostegno V ciclo. Il corso si svolgerà inevitabilmente a partire dall’autunno 2020 e – in base al DM n. 41 del 28 aprile 2020 potrà concludersi entro luglio 2021.
ABOLIZIONE DIVIETO SUPPLENZE OLTRE 36 MESI. Con la L. 96/2018 (art. 4-bis) è stato abolito il comma 131 della legge 107/2015, che vietava di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, oltre 36 mesi anche non continuativi, con il personale docente e ATA, per la copertura di posti vacanti e disponibili presso le istituzioni scolastiche ed educative statali.